diritto.io

Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 325 del 1990

Decisione
decisa il 1990-06-26, depositata il 1990-07-05
ECLI
ECLI:IT:COST:1990:325
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 15784

  • Pensioni
  • Pensioni INPS
  • Pensione di riversibilità erogata dalla gestione speciale coltivatori diretti, mezzadri e coloni
  • Integrazione al minimo
  • Esclusione nel caso di cumulo con pensione d'invalidità a carico dell'a.g.o.
  • Questione già decisa
  • Manifesta inammissibilità.
Leggi la massima
Questione concernente norma già dichiarata costituzionalmente illegittima in parte qua. - S. n. 373/1989.

Norme impugnate

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9 (Elevazione dei trattamenti minimi di pensione e riordinamento delle norme in materia di previdenza dei coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri), promosso con ordinanza emessa il 6 aprile 1989 dal Tribunale di Trieste nel procedimento civile vertente tra l'I.N.P.S. e Vatovec Rosa ed altro, iscritta al n. 182 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 16, prima serie speciale, dell'anno 1990; Udito nella camera di consiglio del 13 giugno 1990 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola;
punto 1
Ritenuto che nel corso di un giudizio in cui il ricorrente, titolare di pensione di riversibilità a carico della Gestione speciale coltivatori diretti, mezzadri e coloni, aveva richiesto l'integrazione al minimo di tale trattamento, già negatogli dall'I.N.P.S. in quanto egli percepiva anche una pensione d'invalidità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria (A.G.O.), il Tribunale di Trieste, con ordinanza emessa in data 6 aprile 1989, ha sollevato, in relazione all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9, nella parte in cui preclude tale integrazione in caso di cumulo degli anzidetti trattamenti, richiamando le numerose decisioni della Corte costituzionale in materia;
punto 2
Considerato che questa Corte ha già dichiarato con sentenza n. 373 del 1989 l'illegittimità costituzionale in parte qua della norma impugnata; che, pertanto, la proposta questione è manifestamente inammissibile;
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9 (Elevazione dei trattamenti minimi di pensione e riordinamento delle norme in materia di previdenza dei coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri) - già dichiarato illegittimo con sentenza n. 373 del 1989 - sollevata dal Tribunale di Trieste con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 giugno 1990. Il Presidente: SAJA Il redattore: CASAVOLA Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 5 luglio 1990. Il direttore della cancelleria: MINELLI

Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze