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Sez. 5 - , Ordinanza n. 25352 del 11/11/2020 (Rv. 659504 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI | Iva di gruppo – Liquidazione – Regime anteriore alla l. n. 244 del 2007 – Eccedenze detraibili di cui all’art. 73, comma 3, d.P.R. n. 633 del 1972 sottratte alla autonoma compensabilità da parte delle società del gruppo – Individuazione – Eccedenze maturate da società controllante e controllata indipendentemente da maturazione dei crediti – Ragioni.
Stato
decisa il 2020-11-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/659504-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI

In tema di liquidazione dell'IVA di gruppo, nel regime (applicabile "ratione temporis") anteriore all'applicabilità della l. n. 244 del 2007, rientrano nel novero delle eccedenze detraibili di cui all'art. 73, comma 3, del d.p.r. n. 633 del 1972 - sottratte all'autonoma e individuale compensabilità da parte delle società del gruppo - non soltanto quelle maturate dalle società controllate, ma anche quelle della stessa controllante a prescindere dall'anno di maturazione dei crediti che le compongono, perdendo tutte le società del gruppo - compresa la controllante - la disponibilità dei saldi emergenti dalle proprie risultanze periodiche.

Riferimenti normativi: Legge 24/12/2007 num. 244 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 73 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)