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Sez. 2 - , Sentenza n. 14481 del 06/06/2018 (Rv. 649067 - 03)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - INTERPRETAZIONE | Decreto di trasferimento del giudice dell'esecuzione - Accertamento obblighi imposti alle parti in relazione a svolgimento procedura esecutiva - Valutazione giudice del merito - Sindacabilità in cassazione - Limiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2018-06-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/649067-03

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - INTERPRETAZIONE

L'interpretazione del decreto di trasferimento emesso dal giudice dell'esecuzione, al fine di individuare gli obblighi posti a carico degli assegnatari, costituisce attività riservata al giudice di merito, sindacabile in sede di legittimità solo nei limiti previsti dall'attuale art. 360, n. 5, c.p.c. (Nella specie, la S.C. ha confermato, ritenendola motivata, la decisione della corte territoriale secondo cui il giudice dell'esecuzione, avendo optato per la vendita frazionata, aveva implicitamente statuito, a carico dei singoli assegnatari, l'obbligo di eseguire le opere funzionali al nuovo assetto delle servitù che ne derivava; pertanto, detto obbligo era da considerare imposto, sebbene non menzionato nel decreto di trasferimento, stante il richiamo in esso contenuto alla relazione tecnica che aveva elaborato il frazionamento e proposto i vincoli correlati).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)