Sez. 2, Sentenza n. 6058 del 18/12/1978 (Rv. 395875 - 01)
DIRITTI REALI - PROPRIETA - FONDIARIA: ESTENSIONE - IN GENERE - DIRITTO INCONDIZIONATO DI FARE ESCAVAZIONI E SBANCAMENTI - INSUSSISTENZA - FRANAMENTO DEL FONDO VICINO PROVOCATO DA UNO SBANCAMENTO - OBBLIGHI CONSEGUENTI - APPOSIZIONE DI STRUTTURE DI SOSTEGNO - LIMITI.*
DIRITTI REALI - PROPRIETA - FONDIARIA: ESTENSIONE - IN GENERE - DIRITTO INCONDIZIONATO DI FARE ESCAVAZIONI E SBANCAMENTI - INSUSSISTENZA - FRANAMENTO DEL FONDO VICINO PROVOCATO DA UNO SBANCAMENTO - OBBLIGHI CONSEGUENTI - APPOSIZIONE DI STRUTTURE DI SOSTEGNO - LIMITI.*
Il proprietario del fondo non ha il diritto incondizionato di fare escavazioni e sbancamenti, in quanto, a norma dell'art 840 cod civ, egli e obbligato al rispetto del diritto del vicino, avente ad oggetto la conservazione delle condizioni attuali del proprio fondo, in tutte le utilita che esso gli assicura. Pertanto nel caso in cui uno sbancamento abbia provocato il franamento del fondo vicino, il suo autore e obbligato alla restaurazione delle precedenti condizioni del fondo del vicino ed, ove si provveda con delle strutture di sostegno, queste non possono essere poste anche a carico del fondo del vicino a norma dell'art 887 cod civ in tema di recinzione di fondi, bensi devono insistere interamente sul fondo dell'autore dello sbancamento.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 840
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)