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Sez. T, Ordinanza n. 8538 del 06/04/2026 (Rv. 678242-01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - IN GENERE | Art. 32 d.P.R. n. 600 del 1973 - Prelevamenti sui conti correnti superiori a 1.000 euro - "Ius superveniens" - Natura sostanziale - Conseguenze - Applicabilità agli accertamenti in corso - Esclusione.
Stato
decisa il 2026-04-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/678242-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - IN GENERE

In tema di accertamento dei redditi mediante indagini bancarie, la modifica del meccanismo di onere della prova recata dall'art. 7-quater del d.l. n. 193 del 2016, conv., con modif., in l. n. 225 del 2016, in seno all'art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 - secondo cui, ai fini della determinazione del maggior reddito, gli Uffici finanziari possono legittimamente utilizzare, come elementi posti a base delle rettifiche, i prelevamenti superiori a 1.000 euro giornalieri e, comunque, a 5.000 euro mensili (sempre che il contribuente non ne indichi il beneficiario e non risultino dalle scritture contabili) - non opera rispetto agli accertamenti non ancora definiti, trattandosi di norma di natura sostanziale non interpretativa, come tale priva di portata retroattiva.

Decreto Legge 22/10/2016 num. 193 art. 7 quater CORTE COST., Legge 01/12/2016 num. 225 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 32 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)