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Sez. 3, Sentenza n. 12960 del 23/10/2001 (Rv. 549790 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INTERESSE ALL'IMPUGNAZIONE | Declaratoria di inammissibilità o improponibilità della domanda - Interesse all'impugnazione da parte del convenuto - Sussistenza - Esclusione.
Stato
decisa il 2001-10-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/549790-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INTERESSE ALL'IMPUGNAZIONE

Il convenuto in un giudizio nel quale il giudice, ravvisando anche d'ufficio un ostacolo all'esame della domanda, abbia dichiarato l'inammissibilità della stessa, senza esaminarla nel merito, non può in alcun modo considerarsi soccombente e difetta, pertanto, di interesse ad impugnare la relativa sentenza. Lo stesso principio di diritto va applicato nell'ipotesi in cui il giudice di merito abbia dichiarato la domanda improponibile o improcedibile.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 323

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)