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Sez. 4, Sentenza n. 8643 del 07/05/1984 Ud. (dep. 17/10/1984) Rv. 166140 - 01

CIRCOLAZIONE STRADALE - NORME DI COMPORTAMENTO - CAUTELE IN GENERALE - CROCEVIA - IN GENERE - OBBLIGO GENERALE DI PRUDENZA - VEICOLO CHE SI APPROSSIMA ALL'INCROCIO - OBBLIGO SPECIFICO.*
Stato
decisa il 1984-05-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/166140-01

CIRCOLAZIONE STRADALE - NORME DI COMPORTAMENTO - CAUTELE IN GENERALE - CROCEVIA - IN GENERE - OBBLIGO GENERALE DI PRUDENZA - VEICOLO CHE SI APPROSSIMA ALL'INCROCIO - OBBLIGO SPECIFICO.*

Il generale Obbligo, imposto a tutti i conducenti di veicoli, sia a quelli favoriti sia, a maggior ragione a quelli tenuti a dare precedenza, di usare la massima prudenza nell'approssimarsi di un crocevia, risulta violato da colui che dà ragionevole impressione al conducente del veicolo favorito di non voler rispettare l'Obbligo di precedenza e si arresta solo dopo aver impegnato, sia pure parzialmente, l'area del crocevia. (V mass n 148731).*

Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 101, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 101

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)