Sez. 1 - , Ordinanza n. 25551 del 12/10/2018 (Rv. 650767 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE | Terzo titolare di diritto personale di godimento - Attività imprenditoriale svolta sull'immobile espropriato - Cessazione per effetto dell'espropriazione - Conseguenze - Riconoscimento dell'indennità o del risarcimento al terzo - Esclusione - Fondamento.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE
In materia di espropriazione per pubblica utilità, non è dovuto alcun risarcimento od indennità al terzo che, in virtù di un diritto personale di godimento sull'immobile legittimamente espropriato, vi svolga un'attività imprenditoriale, in quanto gli obblighi indennitari previsti dagli artt. 39 e 40 della l. n. 2359 del 1865 si rivolgono esclusivamente all'espropriato, non essendo, peraltro, previsto né dalla predetta legge né dalle successive (l. n. 865 del 1971 e d.P.R. n. 327 del 2001) alcun ristoro per le conseguenze economiche derivanti dalla dissoluzione dell'attività aziendale dovuta al provvedimento ablativo, le quali risultano, pertanto, regolate esclusivamente dal rapporto negoziale tra proprietario espropriato e terzo titolare del diritto di godimento estinto.
Riferimenti normativi: Legge 25/05/1865 num. 2359 art. 27, Legge 25/05/1865 num. 2359 art. 52, Legge 25/05/1865 num. 2359 art. 39, Legge 22/10/1971 num. 865 CORTE COST., Decreto Legisl. 08/06/2001 num. 327 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)