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Sez. 4, Sentenza n. 1927 del 19/12/1967 Ud. (dep. 25/06/1968) Rv. 108426 - 01

PARTE CIVILE - COSTITUZIONE - IN GENERE - AMMISSIONE -FATTO PRODUTTIVO DI DANNI SOLO POTENZIALMENTE -AMMISSIBILITA DELLA COSTITUZIONE.*
Stato
decisa il 1967-12-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/108426-01

PARTE CIVILE - COSTITUZIONE - IN GENERE - AMMISSIONE -FATTO PRODUTTIVO DI DANNI SOLO POTENZIALMENTE -AMMISSIBILITA DELLA COSTITUZIONE.*

Sono legittime la Costituzione di parte civile e la conseguente condanna generica al risarcimento quando il fatto sia potenzialmente produttivo di danno anche se, in concreto, in Sede di liquidazione, non se ne ravvisi la sussistenza. (V. 101434, anno 1966).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 91 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)