Sez. 3, Ordinanza n. 9333 del 08/04/2024 (Rv. 670754-01)
ESECUZIONE FORZATA - SPESE GIUDIZIALI - IN GENERE | Liquidazione delle spese ex art. 95 c.p.c. - Valore della controversia - Criterio di determinazione - Decisum e disputatum - Esclusione - Fondamento - Entità delle somme precettate - Sussistenza.
ESECUZIONE FORZATA - SPESE GIUDIZIALI - IN GENERE
Per la liquidazione delle spese dell'esecuzione, ai fini dell'art. 95 c.p.c., il valore della "controversia" non può essere determinato sulla base del criterio del "disputatum" o di quello del "decisum", che riguarda la liquidazione ex art. 91 c.p.c. e, dunque, una situazione di contrapposizione processuale tra parti che comporta la condizione di soccombenza di una di esse, mentre il processo esecutivo è improntato al principio della soggezione del debitore e manca una compiuta dialettica processuale; pertanto, il solo criterio applicabile è quello dell'effettiva entità delle somme precettate.
Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 95 CORTE COST., Decr. Minist. Grazia e Giustizia 10/03/2014 num. 55
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)