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Sez. 3, Sentenza n. 3921 del 05/07/1984 (Rv. 435873 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - OMESSA PRONUNCIA - OMESSA MOTIVAZIONE - GIUDIZIO IN TEMA DI RECESSO DEL LOCATORE - SENTENZA D'APPELLO CHE NON ABBIA PROVVEDUTO SU QUESTIONI SOLLEVATE SOLO ALL'UDIENZA DI DISCUSSIONE - VIZI DI OMESSA PRONUNCIA O DI OMESSA MOTIVAZIONE - INSUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1984-07-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/435873-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - OMESSA PRONUNCIA - OMESSA MOTIVAZIONE - GIUDIZIO IN TEMA DI RECESSO DEL LOCATORE - SENTENZA D'APPELLO CHE NON ABBIA PROVVEDUTO SU QUESTIONI SOLLEVATE SOLO ALL'UDIENZA DI DISCUSSIONE - VIZI DI OMESSA PRONUNCIA O DI OMESSA MOTIVAZIONE - INSUSSISTENZA.*

Il vizio di omessa pronuncia o di omessa motivazione su punto decisivo della controversia non è ravvisabile nella sentenza d'appello che non abbia provveduto su questione proposta tardivamente, come quella sollevata solo all'udienza di discussione del nuovo rito del lavoro (applicabile ai giudizi di recesso del locatore secondo la disciplina transitoria della legge 27 luglio 1978 n. 392), alla cui stregua il ricorso in appello deve contenere i motivi specifici dell'impugnazione (art. 434, secondo comma, cod. proc. civ.), mentre a tale udienza non sono ammesse nuove domande ed eccezioni e, quindi, nuovi motivi di impugnazione (art. 437, secondo comma, cod. proc. civ.). (V 5156/79, mass n 401773; (V 2493/76, mass n 381292).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 434 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 30 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 51, Legge 27/07/1978 num. 392 art. 59 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 73 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)