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Sez. 3, Sentenza n. 2379 del 15/05/1978 (Rv. 391783 - 01)

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - DIRITTO DI RISCATTO - ESERCIZIO - PAGAMENTO DEL PREZZO - TERMINE DI TRE MESI - DECORRENZA - DALLA DICHIARAZIONE DI RISCATTO - LIMITI - CONTESTAZIONE GIUDIZIALE DEL DIRITTO - RILEVANZA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1978-05-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/391783-01

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - DIRITTO DI RISCATTO - ESERCIZIO - PAGAMENTO DEL PREZZO - TERMINE DI TRE MESI - DECORRENZA - DALLA DICHIARAZIONE DI RISCATTO - LIMITI - CONTESTAZIONE GIUDIZIALE DEL DIRITTO - RILEVANZA - ESCLUSIONE.*

Al fine dell'individuazione del termine, entro il quale lo affittuario, il mezzadro, il colono od il compartecipante che esercitino il riscatto previsto dall'art 8 quinto comma della legge 26 maggio 1965 n 590 sullo sviluppo della proprieta coltivatrice, debbano provvedere, a pena di decadenza dal diritto medesimo, al versamento del prezzo, devono ritenersi analogicamente applicabili, in difetto di esplicita norma, le Disposizioni dettate in tema di Esercizio della prelazione dal sesto e settimo comma del citato art 8, nel senso cioe che detto versamento va effettuato entro tre mesi decorrenti dalla dichiarazione di riscatto, salva la diversa volonta delle parti, o la sospensione del termine nella ipotesi di concessione di mutuo agevolato. Tale principio non soffre deroga nel caso in cui il diritto di riscatto sia oggetto di contestazione giudiziale, atteso che la sentenza che riconosca legittimo l'Esercizio del riscatto ha natura di pronuncia di mero accertamento, con effetto ex tunc dalla data di detto Esercizio, dell'avvenuto subingresso del riscattante nella posizione nella quale si sarebbe trovato se posto in condizione di far valere il diritto di prelazione. (V 3498/76, mass n 382247).*

Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)