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Corte costituzionale

Corte cost., Sentenza n. 102 del 1966

Decisione
decisa il 1966-11-08, depositata il 1966-11-19
ECLI
ECLI:IT:COST:1966:102
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 2705

  • Competenza della corte costituzionale
  • Giudizio incidentale di legittimità costituzionale su atti normativi non aventi forza di legge
  • Inammissibilità.
Leggi la massima
Poiché l'art. 134 della Costituzione consente il sindacato di legittimità della Corte costituzionale nei confronti dei soli atti aventi forza di legge, deve essere dichiarata inammissibile la questione di legittimità che investa le disposizioni delle prescrizioni che, in ottemperanza all'art. 10 r.d. dicembre 1923, n. 3267, le Camere di commercio, sottentrate ai Comitati forestali ai sensi dell'art. 35 del d.l. 18 aprile 1926, n. 731, sono tenute a compilare per la protezione e l'utilizzazione dei boschi in ciascuna provincia. Infatti, come questa Corte ha già affermato con sent. n. 26 del 1966, tali disposizioni hanno natura regolamentare. (Nella specie erano stati impugnati gli artt. 27 e 30 delle prescrizioni di massima valevoli per la provincia di Enna in riferimento al r.d. 30 dicembre 1923, n. 3267, ed agli artt. 25 e 77 Cost.).

Norme impugnate

  • art. 27 prescrizioni di massima(delle camere di commercio)
  • art. 30 prescrizioni di massima(delle camere di commercio)
  • art. 10 r.d. 30 dicembre 1923, n. 3267

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 27 e 30 delle prescrizioni di massima valevoli per la Provincia di Enna, promossi con le seguenti ordinanze: 1) ordinanza emessa l'11 novembre 1965 dal Pretore di Troina nel procedimento penale a carico di Galati Rando Carmelo, iscritta al n. 232 del Registro ordinanze 1965 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25 del 29 gennaio 1966; 2) ordinanza emessa l'11 novembre 1965 dal Pretore di Troina nel procedimento penale a carico di Galati Sardo Santo, iscritta al n. 6 del Registro ordinanze 1966 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 64 del 12 marzo 1966. Udita nella camera di consiglio del 19 ottobre 1966 la relazione del Giudice Aldo Sandulli.

Ritenuto in fatto

punto 1
Nel giudizio penale a carico di Carmelo Rando Galati, imputato di pascolo abusivo e di contravvenzione agli artt. 27 e 30 delle prescrizioni di massima valevoli per la Provincia di Enna, e presente in udienza, il Pretore di Troina, accogliendo, con ordinanza pronunciata nell'udienza dell'11 novembre 1965, un'eccezione proposta dalla difesa dell'imputato, ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondata, e ha rimesso a questa Corte, la questione di legittimità costituzionale dei suddetti articoli delle prescrizioni di massima, in riferimento al R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, ed agli artt. 25 e 77 della Costituzione. Osserva innanzi tutto il Pretore che le disposizioni impugnate esorbiterebbero dalle attribuzioni demandate dal ricordato decreto ai comitati provinciali forestali (ai quali, in virtù dell'art. 35 del D.L. 18 aprile 1926, n. 731, sono sottentrate le Camere di commercio), perché ai comitati non fu conferito alcun potere in ordine alla previsione e repressione dei reati. Un ulteriore vizio delle disposizioni impugnate discenderebbe dal fatto di essere state emanate in base a un decreto di legislazione delegata esorbitante dai limiti della delega, non essendo consentito al Governo di deferire ad altri enti i poteri conferitigli con la legge di delegazione del 3 dicembre 1922. Sarebbe infine configurabile nelle disposizioni impugnate una violazione dell'art. 25 della Costituzione, il quale pone una riserva di legge in ordine alla previsione e punizione dei reati. L'ordinanza, ritualmente notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 25 del 29 gennaio 1966. Nel giudizio davanti a questa Corte non vi è stata costituzione di parti e non è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri. La causa è stata pertanto trattata in camera di consiglio.
punto 2
Identiche questioni sono state sollevate dal medesimo Pretore nella stessa udienza con altra ordinanza nel giudizio penale a carico di Santo Sardo Galati imputato di analoghe infrazioni. L'ordinanza, notificata all'imputato e al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 64 del 12 marzo 1966. Anche in questo giudizio nessuno sì è costituito. Onde esso è stato trattato in camera di consiglio. :

Considerato in diritto

punto 1
Data l'identità delle questioni le due cause vengono riunite e decise con unica sentenza.
punto 2
Le disposizioni denunciate sono comprese fra le prescrizioni che, in ottemperanza all'art. 10 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, le Camere di commercio, sottentrate ai comitati forestali ai sensi dell'art. 35 del D.L. 18 aprile 1926, n. 731, sono tenute a compilare per la protezione e l'utilizzazione dei boschi in ciascuna provincia. Esse, come questa Corte ha avuto già occasione di affermare con la sentenza n. 26 del corrente anno (in conformità del resto con la definizione che ne dà il citato art. 10 del decreto), hanno natura regolamentare. Non è consentito quindi nei confronti di esse il sindacato di legittimità di questa Corte, che l'art. 134 della Costituzione consente nei confronti dei soli atti aventi forza di legge. Le questioni proposte debbono essere pertanto dichiarate inammissibili.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, proposte dal Pretore di Troina con le ordinanze indicate in epigrafe, degli artt. 27 e 30 delle prescrizioni di massima per la Provincia di Enna, in riferimento al R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, ed agli artt. 25 e 77 della Costituzione. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 novembre 1966. GASPARE AMBROSINI - ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI.

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