Sez. L, Sentenza n. 12753 del 28/11/1992 (Rv. 479799 - 01)
Impugnazioni civili - Appello - Appellabilità (provvedimenti appellabili) - Sentenze - Non definitive - Riserva facoltativa di gravame | Mancata dichiarazione nel termine o irritualità - Effetti - Decadenza dall'impugnazione immediata - Esclusione.
Impugnazioni civili - Appello - Appellabilità (provvedimenti appellabili) - Sentenze - Non definitive - Riserva facoltativa di gravame
Nel sistema di riserva facoltativa di impugnazione contro sentenza non definitiva, la mancata dichiarazione di riserva nella prima udienza istruttoria successiva alla comunicazione della sentenza o l'irritualità della riserva stessa producono soltanto la decadenza dal diritto che è oggetto della riserva e, perciò, della facoltà di impugnazione differita, ma non precludono l'esercizio del potere d'impugnazione immediata, da esperirsi entro il termine per l'impugnazione a norma degli artt. 325 e 327 cod. proc. civ..
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 361
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)