Sez. 3 - , Ordinanza n. 30921 del 22/12/2017 (Rv. 647354 - 01)
RESPONSABILITÀ CIVILE - CAUSALITÀ (NESSO DI) | Concorso del fatto colposo del danneggiato - Accertamento di fatto - insindacabilità - Conseguenze - Fattispecie.
RESPONSABILITÀ CIVILE - CAUSALITÀ (NESSO DI)
In tema di responsabilità civile, qualora - con valutazione di fatto insindacabile in sede di legittimità - un evento dannoso sia stato ritenuto causalmente ascrivibile anche alla condotta colposa del danneggiato, non rileva, quale evenienza non impedita o al fine di una diversa quantificazione risarcitoria, la minore entità del danno che sarebbe dipesa da una serie causale alternativa a quella verificatasi in concreto, quale un minore o assente grado di colpa in capo al responsabile (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva, con accertamento di fatto insindacabile ritenuto che non potesse escludersi il concorso di colpa del danneggiato, fondato su condotta di guida del tutto imprudente, in ordine all'evento lesivo dovuto all'urto contro un guarda rail ed alla conseguente caduta in una scarpata, nonostante potesse ritenersi che una diversa tipologia di guarda rail avrebbe potuto contenere l'impatto).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1227 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)