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Sez. 1 - , Sentenza n. 38054 del 29/12/2022 (Rv. 666530 - 02)

ELEZIONI - ELETTORATO - PASSIVO (INELEGGIBILITA') - IN GENERE | Giudizio elettorale - Procedimento d’appello - Dimissioni dalla carica in contestazione - Mancata allegazione - Dichiarazione officiosa della cessazione della materia del contendere - Possibilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2022-12-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/666530-02

ELEZIONI - ELETTORATO - PASSIVO (INELEGGIBILITA') - IN GENERE

Nel giudizio elettorale le dimissioni dalla carica in contestazione (nella specie, si trattava della carica di Sindaco), ancorché non allegate dalle parti, possono determinare la dichiarazione officiosa della cessazione della materia del contendere, atteso che tale circostanza costituisce fatto notorio rilevabile d'ufficio, tenuto conto della peculiarità di tali giudizi ove l'interesse pubblico riveste un rilievo preminente rispetto a quello individuale dei litiganti, tanto da non potersi ritenere che essi siano governati interamente dal principio dispositivo, con conseguente riconoscimento di ampi poteri ufficiosi in capo al giudice.

Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/2012 num. 235 art. 10 lett. D CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)