Sez. U, Sentenza n. 7088 del 23/06/1995 (Rv. 493040 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE | Ritardo della P.A. nella trasmissione all'E.N.P.A.S. del progetto di liquidazione della buonuscita di pubblico dipendente - Controversia relativa al risarcimento dei danni conseguenti - Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE
Per il combinato disposto dell'art. 7, secondo comma, della legge 7 dicembre 1971 n. 1034 e dell'art. 29, primo comma, del r.d. 26 giugno 1924 n. 1054, la domanda proposta contro l'amministrazione statale da un dipendente collocato a riposo, tendente al ristoro del pregiudizio subito per effetto del ritardo della trasmissione all'ENPAS del progetto di liquidazione della buonuscita e di copia dell'estratto dello "stato di servizio", è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, in quanto il risarcimento richiesto è direttamente collegabile all'inadempimento, da parte dell'amministrazione di appartenenza, di specifici obblighi legali inerenti al rapporto di pubblico impiego (nella specie, quello di trasmettere all'ENPAS l'indicata documentazione entro quindici giorni dalla cessazione del rapporto, a norma dell'art. 26 del d.P.R. n. 1032 del 1973).
Riferimenti normativi: Legge 07/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST., Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 29 CORTE COST., DPR 29/12/1973 num. 1032 art. 26 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)