Sez. T, Ordinanza n. 20145 del 16/06/2026 (Rv. 679209-01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - DICHIARAZIONE ANNUALE - IN GENERE | Mera conoscenza dell’attività accertativa - Successiva dichiarazione integrativa - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - DICHIARAZIONE ANNUALE - IN GENERE
In tema di imposte sui redditi, la possibilità di presentare una dichiarazione integrativa, ex art. 2, comma 8, del d.P.R. n. 322 del 1998 va esclusa, non solo nell'ipotesi di formale notificazione di una contestazione, ma anche quando, a prescindere da essa, il contribuente sia venuto a conoscenza dell'attività accertativa svolta nei suoi confronti dall'amministrazione finanziaria tramite i contenuti del processo verbale di constatazione, poiché, ove fosse consentito al contribuente di "allineare" la dichiarazione sostitutiva ai rilievi che gli saranno di lì a breve formalmente contestati, la correzione si risolverebbe in un inammissibile strumento di elusione dell'accertamento fiscale.
DPR 29/09/1973 num. 600 art. 39 CORTE COST., DPR 22/07/1998 num. 322 art. 2 com. 8 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)