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Sez. U, Sentenza n. 20 del 00/00/1957 Cc. (dep. 10/12/1957) Rv. 097845 - 01

COMPETENZA PENALE - CONFLITTI - IN GENERE - PRONUNCIA RELATIVA - RIMEDIO GIURIDICO NORMALE - CONFLITTO - IMPOSSIBILITÀ DI CONFLITTO - RICORSO PER CASSAZIONE - IN TEMA DI RINUNCIA ALLA GIURISDIZIONE A FAVORE DI AUTORITÀ STRANIERA.*
Stato
decisa il 1957-12-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/97845-01

COMPETENZA PENALE - CONFLITTI - IN GENERE - PRONUNCIA RELATIVA - RIMEDIO GIURIDICO NORMALE - CONFLITTO - IMPOSSIBILITÀ DI CONFLITTO - RICORSO PER CASSAZIONE - IN TEMA DI RINUNCIA ALLA GIURISDIZIONE A FAVORE DI AUTORITÀ STRANIERA.*

Anche dopo la nuova formulazione dell'art. 190 cod. proc. pen., le sentenze retentive e declinatorie della Competenza e della giurisdizione non sono impugnabili se la Corte di Cassazione possa essere investita dalla relativa questione a seguito di denunzia di un conflitto, proprio o improprio. Ne deriva che è ammesso eccezionalmente il ricorso per Cassazione soltanto quando la pronuncia sulla Competenza o sulla giurisdizione non possa dare luogo a conflitto. Tale ultima ipotesi ricorre nel caso in cui il giudice italiano rinunci alla giurisdizione a favore di una autorità straniera, essendo del tutto impossibile un conflitto di giurisdizione ai sensi dell'art. 51 cod. pen. (fattispecie di rinuncia alla giurisdizione italiana nei confronti di militari della n.A.T.O. Ai sensi della convenzione di Londra del 19 luglio 1951).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 51 CORTE COST., Legge 30/11/1955 num. 1335 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)