Sez. U, Sentenza n. 5075 del 02/04/2003 (Rv. 561730 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - IMPUGNAZIONI | Decisioni del Consiglio Nazionale Forense - Ricorso per cassazione ex art. 56 R.D.L. n. 1578 del 1933 - Limiti - Vizio di motivazione - Deducibilità in cassazione ex art. 111 Cost. - Condizioni.
AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - IMPUGNAZIONI
Le decisioni del Consiglio Nazionale Forense, ricorribili per cassazione a norma dell'art. 56 del R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578, per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge, sono suscettibili di sindacato da parte della Corte di Cassazione, quanto al vizio di motivazione, in base all'art. 111 Cost. e soltanto in quanto la motivazione manchi affatto o non si presenti logicamente ricostruibile o sia priva di congruenza logica rispetto ai fatti accertati dal giudice, quali risultano dalla decisione impugnata.
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 56
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)