Sez. L, Sentenza n. 6674 del 09/05/2002 (Rv. 554276 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - DEPENALIZZAZIONE DI DELITTI E CONTRAVVENZIONI - VIOLAZIONI IN MATERIA DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA OBBLIGATORIE - IN GENERE | Ordinanza ingiunzione - Opposizione - Sentenza decidente sull'opposizione - Applicabilità - Sussistenza - Fondamento.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - DEPENALIZZAZIONE DI DELITTI E CONTRAVVENZIONI - VIOLAZIONI IN MATERIA DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA OBBLIGATORIE - IN GENERE
In materia di applicazione delle sanzioni amministrative ai sensi della legge n. 689 del 1981, il principio generale dell'art. 23, ultimo comma, della legge stessa - che stabilisce l'inappellabilità e la ricorribilità per cassazione delle sentenze pretorili rese sull'opposizione all'ordinanza ingiuntiva - non trova applicazione con riguardo alle violazioni in materia di previdenza e assistenza obbligatorie, attinenti ad omesso versamento di contributi assicurativi, per le quali il successivo art. 35, comma quarto, prescrive che il giudizio introdotto dall'opposizione suddetta si svolga nelle forme di cui agli art. 442 e segg. cod. proc. civ., con la conseguenza che la sentenza di primo grado è (salvo il limite di valore di lire cinquantamila) suscettibile di appello secondo le modalità e i termini previsti dall'art. 433 cod. proc. civ. e non direttamente di ricorso per cassazione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 433, Cod. Proc. Civ. art. 442 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 35 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)