Sez. U, Sentenza n. 11365 del 16/10/1992 (Rv. 478994 - 01)
Assistenza e beneficenza pubblica- Istituzioni di assistenza e beneficenza (opere pie) - Istituzioni locali - Impiegati - Tutela giurisdizionale | Asilo infantile di Azzate - Natura - Rapporto di lavoro dei dipendenti - Controversie relative - Devoluzione al giudice ordinario.
Assistenza e beneficenza pubblica- Istituzioni di assistenza e beneficenza (opere pie) - Istituzioni locali - Impiegati - Tutela giurisdizionale
L'asilo infantile di Azzate, eretto in ente morale nel 1945 ed avente come scopo istituzionale l'educazione fisica, morale ed intellettuale dei bambini poveri in età dai tre ai sei anni, ha personalità giuridica di diritto privato (con conseguente devoluzione delle controversie relative ai rapporti di lavoro dei propri dipendenti alla giurisdizione ordinaria), attesa la sussistenza di tutte e tre le condizioni che - successivamente al D.P.C.M. 16 febbraio 1990 (emanato a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 396 del 1988 - dichiarativa della parziale illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 17 luglio 1890 n. 6972 - e contenente direttive alle regioni in materia di riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza a carattere regionale ed infraregionale) - l'art. 4 della legge Regione Lombardia 27 marzo 1990 n. 21 (come modificato dall'art. 1 della legge della stessa Regione n. 22 del 1990) prevede per escludere la natura pubblica dell'istituzione; tale asilo, infatti, costituito ad iniziativa di privati e dotato di patrimonio risultante prevalentemente da apporti dei soci o da atti di liberalità, deve altresì ritenersi amministrato dai soci, benché il consiglio di amministrazione sia in prevalenza composto da persone designate da amministrazioni pubbliche, rientrando tra i compiti dell'assemblea dei soci atti fondamentali per la vita dell'istituzione, quali l'approvazione del conto consuntivo, le modifiche dello statuto ed i provvedimenti di radiazione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Legge 17/07/1890 num. 6972 art. 1 CORTE COST., Legge Reg. Lombardia 27/03/1990 num. 21 art. 4, Legge Reg. Lombardia 27/03/1990 num. 22 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)