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Sez. 1, Ordinanza n. 5087 del 26/02/2025 (Rv. 673924-01)

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) | Protezione internazionale - Status di rifugiato - Persecuzione per motivi religiosi - Necessità di atti sanzionanti un impegno politico contro la religione - Esclusione.
Stato
decisa il 2025-02-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/673924-01

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO)

In tema di protezione internazionale, ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato per atti persecutori del proprio orientamento religioso - espressione nella quale vanno incluse "le convinzioni teiste, non teiste e ateiste" - non è richiesto che nello stato estero siano posti in essere atti diretti a sanzionare un impegno politico contro la religione, in quanto anche il solo fatto di dover mantenere celate le proprie convinzioni ateiste costituisce un fondato indizio di persecuzione, tale da integrare una privazione della fondamentale libertà di scelta in materia religiosa.

Costituzione art. 10 com. 3, Direttive del Consiglio CEE 29/04/2004 num. 38 art. 9, Direttive del Consiglio CEE 29/04/2004 num. 38 art. 10, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 7, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 8, Direttive del Consiglio CEE 13/12/2011 num. 95 art. 10

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)