Sez. 1, Ordinanza n. 944 del 21/05/1973 Cc. (dep. 10/08/1973) Rv. 124803 - 01
COMPETENZA PENALE - RIMESSIONE DI PROCEDIMENTI - CASI - PROCEDIMENTI RIGUARDANTI MAGISTRATI - ORDINANZA DI RIMESSIONE - ATTI ISTRUTTORI SUCCESSIVAMENTE COMPIUTI PER DELEGA DAL GIUDICE ORIGINARIAMENTE COMPETENTE - NULLITA ASSOLUTA.*
COMPETENZA PENALE - RIMESSIONE DI PROCEDIMENTI - CASI - PROCEDIMENTI RIGUARDANTI MAGISTRATI - ORDINANZA DI RIMESSIONE - ATTI ISTRUTTORI SUCCESSIVAMENTE COMPIUTI PER DELEGA DAL GIUDICE ORIGINARIAMENTE COMPETENTE - NULLITA ASSOLUTA.*
Nel caso di procedimenti riguardanti magistrati, gli Atti compiuti, dopo l'ordinanza di rimessione, dal giudice originariamente competente, per delega di quello designato dalla Corte di Cassazione, sono affetti da nullita assoluta.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 60 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)