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Sez. L - , Sentenza n. 4731 del 14/02/2022 (Rv. 663887 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IN GENERE | Decreto di omologa ex art. 445-bis c.p.c. - Revoca - Ammissibilità - Esclusione - Ragioni - Conseguenze.
Stato
decisa il 2022-02-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/663887-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IN GENERE

Il regime espresso di non impugnabilità del decreto di omologa emesso ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c. ne impedisce la revoca e ciò sia in applicazione del principio processuale generale di cui all'art. 177, comma 3, c.p.c., che in ragione del suo carattere meramente certificativo dell'accordo delle parti sulle conclusioni formulate dal c.t.u.; deve, pertanto, ritenersi affetto da nullità il provvedimento di revoca del suddetto decreto, con conseguente estensione del vizio al procedimento intrapreso ai sensi dell'art. 445 bis, comma 6, c.p.c. ed alla sentenza emessa a conclusione del medesimo.

Cod. Proc. Civ. art. 445 bis CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 177 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)