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Sez. 6, Sentenza n. 2911 del 08/10/1998 Cc. (dep. 22/12/1998) Rv. 212902 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - RICHIESTA DEL PUBBLICO MINISTERO | Intercettazione di comunicazioni o conversazioni - Allegazione della documentazione di cui all'art. 89 disp. att. e trans. c.p.p. - Necessità - Esclusione - Allegazione di trascrizioni sommarie e semplici riferimenti riassuntivi - Sufficienza - Utilizzabilità - Sussistenza.
Stato
decisa il 1998-10-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/212902-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - RICHIESTA DEL PUBBLICO MINISTERO

In tema di richiesta di misura cautelare, il pubblico ministero non è tenuto ad allegare i documenti di cui all'art. 89 delle disposizioni di attuazione cod. proc. pen. i quali, invece, devono essere depositati a norma dell'art. 268, comma quarto, dello stesso codice a pena di inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche. Infatti, l'art. 271 cod. proc. pen., che detta la disciplina della utilizzabilità delle intercettazioni, non richiama l'art. 89 citato. Ne consegue che l'organo dell'accusa, alla richiesta di misura cautelare, può allegare trascrizioni sommarie e semplici riferimenti riassuntivi, del resto previsti dall'art. 268, comma secondo cod. proc. pen.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 268 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 268 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 271 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 271 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 291 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 291 CORTE COST., Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 89, Legge 28/07/1989 num. 271 art. 89

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)