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Sez. L, Sentenza n. 11939 del 08/06/2005 (Rv. 581576 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE | Contratto di lavoro illegittimamente stipulato a termine - Scadenza - Comunicazione della disdetta da parte del datore di lavoro - Disciplina ex artt. 6 legge n. 604 del 1966 e 18 legge n. 300 del 1970 - Applicabilità - Esclusione - Fattispecie in materia di rapporto di lavoro nautico.
Stato
decisa il 2005-06-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/581576-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE

Nel caso di scadenza di un contratto di lavoro a termine illegittimamente stipulato e di comunicazione (da parte del datore di lavoro) della conseguente disdetta, non sono applicabili - tenuto conto della specialità della disciplina della legge n. 230 del 1962 (sul contratto di lavoro a tempo determinato) rispetto a quella della legge n. 604 del 1966 (sull'estinzione del rapporto a tempo indeterminato) e della qualificabilità dell'azione diretta all'accertamento dell'illegittimità del termine non come impugnazione del licenziamento ma come azione (imprescrittibile) di nullità parziale del contratto - nè la norma dell'art. 6 della legge n. 604 del 1966, relativa alla decadenza del lavoratore dall'impugnazione dell'illegittimità del recesso, nè la norma dell'art. 18 della legge n. 300 del 1970, relativa alla reintegrazione nel posto di lavoro. Infatti, mentre la tutela prevista dall'art. 18 cit. attiene ad una fattispecie tipica, disciplinata dal legislatore con riferimento al recesso del datore di lavoro, e presuppone l'esercizio della relativa facoltà con una manifestazione unilaterale di volontà di determinare l'estinzione del rapporto, una simile manifestazione non è configurabile nel caso di disdetta con la quale il datore di lavoro, allo scopo di evitare la rinnovazione tacita del contratto, comunichi la scadenza del termine, sia pure invalidamente apposto, al dipendente, sicché lo svolgimento delle prestazioni cessa in ragione della esecuzione che le parti danno ad una clausola nulla. I principi suddetti sono applicabili anche al rapporto di lavoro nautico stante il parallelismo dell'art. 326 cod. nav. - che disciplina l'ipotesi di una pluralità di contratti a viaggio o a tempo determinato - con la legge n. 230 del 1962, ed in particolare con l'art. 2 della stessa.

Riferimenti normativi: Cod. Navig. art. 326 CORTE COST., Legge 18/04/1962 num. 230 art. 2 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 6 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)