Sulla polizia delle miniere, cave e torbiere
Testo in vigore al
Art. 7
1. La cauzione, di cui al precedente articolo, e' stabilita con decreto del Prefetto, sulla proposta dell'ingegnere delle miniere, e deve essere prestata presso una cassa pubblica, che sara' indicata dal Prefetto stesso.
Art. 8
1. E' vietato di tenere depositi di materie esplosive od accensibili nei sotterranei, oltre i limiti e senza l'osservanza delle cautele da stabilirsi col regolamento.
Art. 9
1. Qualora l'ingegnere delle miniere riconosca che l'uso delle mine puo' dar luogo a scoppio di gas od incendi, il Prefetto, sulla proposta di lui, dovra' proibirlo, in tutta la miniera o nei cantieri indicati dall'ingegnere stesso.
2. Dovra' del pari proibire lo accumulamento nei sotterranei del minerale abbattuto, qualora, a parere dell'ingegnere, possa essere causa di pericolo.
Art. 10
1. Gli apparecchi di estrazione meccanica, sia per pozzi, sia per gallerie inclinate, dovranno sempre scorrere sopra guide ed essere muniti di congegni di sicurezza, come freni, paracadute e simili, atti ad arrestarne la caduta in caso di rottura della fune o di altro simile guasto.
2. Il Prefetto, udito l'ingegnere delle miniere, potra', a richiesta dell'esercente, dispensarlo dall'obbligo di munire di tali congegni di sicurezza gli apparecchi che servono unicamente all'estrazione del minerale prescrivendo le necessarie cautele.
Art. 11
1. Gli esercenti delle miniere, cave e stabilimenti, che ne dipendono, sono obbligati a tenervi i medicamenti ed i mezzi di soccorso necessari in ragione del numero degli operai, della natura dei lavori e della loro situazione. Potra' essere imposto ad ogni esercente o gruppo di esercenti l'obbligo di tenere a loro spese un medico.
Art. 12
1. Ove i lavori di miniere, cave o torbiere vicine siano eseguiti in modo da mettere in pericolo la reciproca sicurezza, il Sottoprefetto, sulla proposta dell'ingegnere delle miniere, uditi gli interessati, prescrivera' il modo con cui debbono essere condotti, al fine di ovviare ad ogni inconveniente, e potra' prescrivere che siano assoggettati, in tutto od in parte, secondo che occorrera', ad una direzione unica, per tutto cio' che riguarda la sicurezza dei lavori.
Art. 13
1. Le opere da farsi fuori del terreno appartenente alla miniera, cava o torbiera, per garantirne la sicurezza o per regolarne la ventilazione e lo scolo delle acque potranno essere comprese fra quelle per le quali e' ammessa la dichiarazione di pubblica utilita' secondo le norme della legge 25 giugno 1865 n. 2359 e delle successive.
Art. 14
1. In caso d'inosservanza delle prescrizioni emanate ai termini degli articoli 5 e 12, il Sottoprefetto potra' vietare in tutto o in parte la continuazione dei lavori.
Art. 15
1. Nei casi di infortunio o quando si verifichino circostanze che mettano in pericolo la sicurezza delle persone, edifizi, strade e corsi di acqua, i direttori delle miniere, cave o torbiere od i loro rappresentanti, debbono immediatamente informarne l'autorita' locale di pubblica sicurezza e l'ingegnere delle miniere, il quale ne avvisera' il Prefetto della provincia.
2. In caso di urgenza, il Sindaco d'accordo coll'ingegnere delle miniere, ove egli sia presente, oppure questi da solo, in assenza del Sindaco, da' a tenore dell'art. 133 della legge comunale e provinciale, i provvedimenti indispensabili.
3. Gli esercenti miniere, cave o torbiere vicine sono tenuti a prestare utensili, cavalli ed ogni altro mezzo di soccorso di cui sono in possesso, salvo le competenti indennita'.
Art. 16
1. Le prescrizioni emanate dal Sottoprefetto nell'interesse della sicurezza e salubrita' delle miniere, cave e torbiere vengono notificate agli esercenti, ai direttori ed ai sorveglianti per mezzo del Sindaco del comune ove esse si trovano.
2. Entro dieci giorni dalla notificazione dell'ordinanza, gli interessati potranno presentare reclamo al Prefetto, il quale decide definitivamente.
3. Uguale reclamo potra' essere presentato contro il divieto di continuare, in tutto o in parte i lavori, imposto dal Sottoprefetto a forma dell'articolo 14.
4. I reclami avranno effetto sospensivo, salvo i provvedimenti di urgenza.
Art. 17
1. Gli esercenti, i direttori ed i sorveglianti, in caso di inosservanza delle prescrizioni emanate dal Sottoprefetto, saranno puniti con una ammenda o multa da lire cinquanta a lire mille, la quale potra' essere raddoppiata in caso di recidiva, senza pregiudizio della pena comminata dall'art. 434 del Codice penale.
2. Ogni altra infrazione alle disposizioni della presente legge, da chiunque sia commessa, e' punibile con le suddette multe ed ammende.
Art. 18
1. Le disposizioni di questa legge sono applicabili anche ai lavori di ricerca di sostanze minerali.
Art. 19
1. Con regolamento approvato con decreto Reale, sentito il Consiglio delle Miniere e il Consiglio di Stato, saranno stabilite le prescrizioni e le cautele intorno alla ventilazione e alla illuminazione, allo impiego e ai depositi delle sostanze esplosive ed accensibili, alla circolazione degli operai ed a quant'altro sia necessario per la sicurezza delle escavazioni sotterranee e superficiali e per la tutela degli operai addetti alle medesime, nonche' le norme per l'applicazione delle multe.
Art. 20
1. Le disposizioni delle leggi sulle miniere, cave e torbiere, ora vigenti, continueranno ad avere il loro effetto in tutto cio' che non e' altrimenti regolato dalla presente legge.
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 30 marzo 1893.
UMBERTO.
Lacava.
Visto, Il Guardasigilli: Bonacci.