Sez. 3, Sentenza n. 493 del 19/02/1973 (Rv. 362501 - 01)
PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE - RIPARTIZIONE TRA ATTORE E CONVENUTO - FATTI NEGATIVI - ONERE DELL'ATTORE.*
PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE - RIPARTIZIONE TRA ATTORE E CONVENUTO - FATTI NEGATIVI - ONERE DELL'ATTORE.*
Nel sistema dell'art 2697 cod civ ciascuno dei contendenti deve provare l'assunto che allega e dal quale intende dedurre conseguenze giuridiche in suo favore, cosi che l'attore deve provare i fatti costitutivi del suo diritto, mentre il convenuto quelli estintivi o impeditivi, senza che quest'ultimo sia mai tenuto alla prova negativa dei fatti posti a fondamento della domanda, la cui esistenza deve essere provata dall'attore. (Conf 1434/70, mass n 347237).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)