Sez. 1 - , Sentenza n. 19712 del 11/07/2023 (Rv. 668428 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - IN GENERE | Programma di liquidazione - Vendite effettuate in sede fallimentare secondo le norme del c.p.c. con delega delle relative operazioni - Applicazione dell'art. 591 ter c.p.c. vigente nel periodo tra l'emanazione del d.l. n. 83 del 2015, conv. in l. n. 132 del 2015, e l'entrata in vigore del d.lgs. n. 149 del 2022 - Conseguenze. FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'ATTIVO - VENDITA DI IMMOBILI - MODALITA' - In genere.
ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - IN GENERE
Nell'ambito del fallimento (liquidazione giudiziale), nel caso in cui il curatore preveda all'interno del programma di liquidazione che le vendite vengano effettuate secondo le disposizioni del codice di procedura civile, con delega delle operazioni di vendita, la disciplina di cui agli artt. 591 bis e 591 ter c.p.c. - quest'ultimo nel testo introdotto dall'art. 13, comma 1, lett. cc-bis, del d.l. n. 83 del 2015, convertito con modificazioni nella l. n. 132 del 2015 e non ancora modificato, per i procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023, dall'art. 3, comma 42, lett. b), del d.lgs. n. 149 del 2022 - si applica nella sua interezza, con la conseguenza che: 1) l'ordinanza emessa dal g.d. ai sensi dell'art. 591 ter c.p.c. è impugnabile col reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c.; 2) l'ordinanza collegiale pronunciata all'esito di tale reclamo non ha natura decisoria, né definitiva; 3) la medesima ordinanza, in ragione di una simile natura, non è impugnabile con ricorso per cassazione, né ordinario, né straordinario ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost.; 4) eventuali nullità verificatesi nel corso delle operazioni delegate al professionista si trasmetteranno agli atti successivi riservati al g.d., i quali soltanto potranno essere impugnati ai sensi dell'art. 26 l. fall.
Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 149 art. 35 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 591 ter, Cod. Proc. Civ. art. 669 terdecies CORTE COST., Legge Falliment. art. 26 CORTE COST., Decreto Legisl. 12/01/2019 num. 14 art. 124, Cod. Proc. Civ. art. 591 bis, Decreto Legge 27/06/2015 num. 83 art. 13 com. 1 CORTE COST., Legge 06/08/2015 num. 132 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 149 art. 3 com. 42 lett. B)
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)