Sez. 1, Sentenza n. 14049 del 28/05/2008 (Rv. 603788 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - SERVITÙ | Realizzazione in assenza di provvedimento ablativo di un manufatto occupante solo in parte il suolo ed il sottosuolo del fondo del privato - Occupazione acquisitiva dell'immobile - Esclusione - Imposizione ed esercizio di una servitù di fatto - Sussistenza - Prova dell'illecito in "in re ipsa" - Sussistenza - Danni risarcibili - Domanda - Fattispecie.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - SERVITÙ
In tema di espropriazione, la realizzazione in assenza di provvedimento ablativo di un manufatto che occupi solo in parte il suolo ed il sottosuolo del fondo del privato (nella specie un collettore di cemento che attraversava il fondo del privato per lo più al di sotto del piano di campagna, dal quale affioravano diversi tombini), non costituisce occupazione acquisitiva dell'immobile, in quanto non lo trasforma totalmente nella sua fisicità ma, limitandone le facoltà di godimento, comporta l'imposizione e l'esercizio di una servitù di fatto su di esso, corrispondente a quelle descritte dagli artt. 1037 e 1043 cod. civ., da cui deriva un pregiudizio permanente che non abbisogna di alcuna prova, essendo "in re ipsa" per la perdita di disponibilità del bene occupato dal manufatto; tale danno va risarcito in relazione sia ai frutti perduti, sia alla diminuzione di valore subita dall'immobile nella sua interezza, sia agli oneri ed alle perdite comunque verificabili nel futuro, secondo serie probabilità connesse alla natura del bene ed ad altri elementi oggettivi. (Nella specie, la S.C. ha anche ritenuto che tali voci di danno, compresa quella relativa alla diminuzione di valore della parte residua del fondo, fossero ricomprese nella domanda di risarcimento dei danni formulata "sia per la perdita dell'area interessata dalla costruzione dell'opera pubblica, sia per l'occupazione temporanea dell'area").
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1037, Cod. Civ. art. 1043, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)