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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 117 del 1962

Decisione
decisa il 1962-12-12, depositata il 1962-12-20
ECLI
ECLI:IT:COST:1962:117
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 1674

  • Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale
  • Libertà personale
  • T.U. 18 giugno 1931, n. 773, art. 4
  • Questione già decisa
  • Manifesta infondatezza per sopravvenuta inefficacia della norma impugnata.
Leggi la massima
Vedi ord. 24/1956 D. (Nella specie, la Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 del T.U. delle leggi di p.s. 1931, n. 773, perché già dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza n. 30 del 1962, in parte). V. Sent. nn. 2/1956 e 11/1956; 27/1959; 12/1960 e 45/1960; 30/1962.

Norme impugnate

  • art. 4 r.d. 18 giugno 1931, n. 773

Parametri

Epigrafe

ha deliberato in camera di consiglio la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, promosso con ordinanza del Pretore di Copparo nel procedimento penale a carico di Cirelli Claudio, emessa il 20 settembre 1961, notificata il 18 novembre 1961, comunicata il 10 dello stesso mese ed anno, iscritta al n. 27 del Registro ordinanze 1962 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 65 del 10 marzo 1962. Udita nella camera di consiglio del 27 novembre 1962 la relazione del Giudice Antonino Papaldo; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, atto depositato il 7 dicembre 1961, con cui si conclude che la Corte voglia dichiarare infondata la questione; e rilevato che nessun altro si è costituito;
punto 1
Ritenuto che l'ordinanza prospetta il contrasto del richiamato art. 4 con l'art. 13 della Costituzione, in quanto i rilievi segnaletici tenderebbero ad attuare una ispezione personale senza previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria; che sulla identica questione la Corte si è pronunciata con sentenza del 22 marzo 1962, n. 30, dichiarando la illegittimità costituzionale del predetto art. 4 nella parte in cui prevede rilievi segnaletici che comportino ispezioni personali ai sensi dell'art. 13 della Costituzione; che, per effetto di tale pronuncia, il citato art. 4 ha cessato di avere efficacia ai sensi e nei limiti indicati nella pronuncia stessa, restando con ciò esclusa la possibilità di un nuovo giudizio sulla medesima questione, della quale, pertanto, la Corte deve dichiarare la manifesta infondatezza;
punto 2
Visti gli articoli 26, secondo comma, e 29 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'art. 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara la manifesta infondatezza questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, proposta con l'ordinanza di cui in epigrafe, per sopraggiunta inefficacia della norma stessa ai sensi e nei limiti indicati con la sentenza 22 marzo 1962, n. 30, e ordina la restituzione degli atti al Pretore di Copparo. Così deciso in Roma, In camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 1962. GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ.

Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze