Sez. 1, Sentenza n. 15499 del 04/03/2004 Ud. (dep. 01/04/2004) Rv. 227921 - 01
REATO - REATO CONTINUATO - PENA | Pluralità di delitti alcuni dei quali punibili con l'ergastolo - Pena base - Ergastolo - Aumento per i reati satelliti - Pena detentiva temporanea - Legittimità - Esclusione - Inasprimento dell'ergastolo con l'isolamento diurno - Necessità - Isolamento determinato in misura a quella minima - Possibilità - Fattispecie.
REATO - REATO CONTINUATO - PENA
Allorché sia riconosciuta la continuazione tra più delitti alcuni dei quali punibili con l'ergastolo, una volta individuato l'ergastolo come pena base per la violazione ritenuta più grave, non è consentito infliggere, per quelle ritenute meno gravi, una pena detentiva temporanea, ma deve essere inasprita la pena perpetua con l'isolamento diurno, non escludendosi, come effetto favorevole del riconoscimento del vincolo, la possibilità di determinare quest'ultima sanzione anche in misura inferiore a quella minima prevista per il caso di concorso materiale di reati. (Nella specie, concernente un processo per duplice omicidio pluriaggravato e sequestro di persona aggravato, celebrato con il rito abbreviato, la Corte ha anche precisato che in sede di rinvio il giudice, nella nuova determinazione della pena, avrebbe alla fine dovuto tener conto di quanto disposto dall'art. 442, comma secondo, ult. parte, cod. proc. pen.)
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 72 CORTE COST., Cod. Pen. art. 81 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 442 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 442 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)