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Sez. L, Sentenza n. 11729 del 26/05/2014 (Rv. 630969 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE - COMPENSAZIONE - IN GENERE | Compensazione - Presupposto - Autonomia dei rapporti originanti i contrapposti crediti delle parti - Crediti nascenti dallo stesso rapporto - Inapplicabilità delle norme sulla compensazione - Conseguenze - Calcolo di ufficio delle somme a debito e a credito - Ammissibilità.
Stato
decisa il 2014-05-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/630969-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE - COMPENSAZIONE - IN GENERE

Le norme che regolano la compensazione, ivi compresa quella concernente il divieto di rilevarla di ufficio, riguardano l'ipotesi della compensazione in senso tecnico, che postula l'autonomia dei contrapposti rapporti di credito, ma non si applicano allorché i rispettivi crediti e debiti abbiano origine da un unico rapporto ovvero da rapporti accessori, in assenza quindi di autonomia, potendo il relativo calcolo, in tale evenienza, essere compiuto d'ufficio dal giudice in sede d'accertamento della fondatezza della domanda.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1243, Cod. Civ. art. 1246 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)