Sez. 3, Sentenza n. 23849 del 18/09/2008 (Rv. 605219 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - VARIAZIONE DELL'IMPONIBILE O DELL'IMPOSTA | Contratto di leasing - Risoluzione - Rapporti fra cedente e cessionario - Restituzione dell'importo pagato a titolo di rivalsa ex art. 26, secondo comma, d.P.R. n. 633 del 1972 - Diritto del cessionario - Sussistenza - Fondamento - Conseguenze - Fattispecie.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - VARIAZIONE DELL'IMPONIBILE O DELL'IMPOSTA
Nell'ipotesi di accertata riduzione dell'imponibile di un'operazione per la quale sia stata emessa fattura, successivamente alla registrazione e per effetto di dichiarazione giudiziale di risoluzione, si applica l'art. 26 del d.P.R. n. 633 del 1972, ai sensi del quale il cedente del bene o prestatore del servizio ha diritto di portare in detrazione l'imposta corrispondente alla variazione, mentre il cessionario o committente, che abbia già registrato l'operazione, deve in tal caso registrare la variazione, salvo il suo diritto alla restituzione dell'importo pagato al cedente o prestatore a titolo di rivalsa; ne consegue che l'IVA già pagata va retrocessa al titolare del diritto al rimborso, comprendendo tale diritto l'intera prestazione ricevuta e divenuta indebita. (Principio affermato con riguardo alla risoluzione del contratto di leasing per inadempimento dell'utilizzatore, dichiarata unitamente al diritto, ex art. 1526 cod. civ., di restituzione delle somme versate per il corrispettivo, tra le quali la sentenza impugnata erroneamente non aveva computato l'IVA pagata sulla rata iniziale, da compensare fino a concorrenza dell'equo compenso riconosciuto al concedente).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1526, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 26
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)