Sez. 3 - , Sentenza n. 7590 del 20/11/2019 Ud. (dep. 26/02/2020) Rv. 278600 - 02
REATI CONTRO LA FAMIGLIA - DELITTI CONTRO L'ASSISTENZA FAMILIARE - SOTTRAZIONE DI PERSONE INCAPACI - IN GENERE | Sottrazione di minore – Responsabilità genitoriale – Determinazione - Legge applicabile - Criteri - Ragioni - Fattispecie.
REATI CONTRO LA FAMIGLIA - DELITTI CONTRO L'ASSISTENZA FAMILIARE - SOTTRAZIONE DI PERSONE INCAPACI - IN GENERE
In tema di delitti contro la famiglia, ai fini della determinazione della responsabilità genitoriale, il cui esercizio deve essere impedito perché sia configurabile il reato di sottrazione di un minore, deve farsi riferimento ai principi sanciti dalla Convenzione dell'Aja del 25 ottobre 1980, ratificata e resa esecutiva con la legge 15 gennaio 1994, n. 64, che all'art. 3 individua la legge applicabile in quella del luogo ove il minore ha la sua abituale residenza immediatamente prima del suo trasferimento o del mancato rientro, non rilevando, in tale ipotesi, l'art. 36 della legge 31 maggio 1995 n. 2018, che invece determina la legge applicabile nei rapporti privati tra genitore e figli. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la sentenza che aveva ritenuto applicabile la legge italiana, ravvisando il reato di cui all'art. 574 cod. pen., in relazione alla condotta di sottrazione di minori residenti in Italia alla madre da parte del padre che li aveva trasferiti all'estero senza il consenso del coniuge).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 574 bis CORTE COST., Legge 15/01/1994 num. 64 art. 3, Legge 31/05/1995 num. 218 art. 36, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 8
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)