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Sez. 5, Sentenza n. 8801 del 18/04/1985 Ud. (dep. 11/10/1985) Rv. 170640 - 01

CIRCOLAZIONE STRADALE - CONTRAVVENZIONI - NOTIFICAZIONE - IN GENERE - CONSEGNA O NOTIFICA DEL VERBALE - CONTRAVVENZIONE NON OBLAZIONABILE - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1985-04-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/170640-01

CIRCOLAZIONE STRADALE - CONTRAVVENZIONI - NOTIFICAZIONE - IN GENERE - CONSEGNA O NOTIFICA DEL VERBALE - CONTRAVVENZIONE NON OBLAZIONABILE - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*

In materia di contravvenzioni stradali, la consegna della copia del verbale di accertamento, in caso di contestazione immediata, o la notifica del verbale nei termini prescritti dall'art. 141 del codice della strada, sono formalità necessarie solo per le contravvenzioni oblazionabili, al fine di consentire l'Esercizio delle relative facoltà.*

Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 141 CORTE COST., Legge 15/06/1959 num. 393 art. 141 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)