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Sez. 2, Sentenza n. 22095 del 27/06/2026 (Rv. 679128-01)

NOTARIATO - DISCIPLINA (SANZIONI DISCIPLINARI) DEI NOTAI - IN GENERE | Sanzioni disciplinari dei notai - Natura - Applicazione di sanzione penale per i medesimi fatti - Violazione del principio del “ne bis in idem” secondo i criteri della CEDU - Esclusione - Fondamento - Fattispecie. PROFESSIONISTI - GIUDIZI DISCIPLINARI - IN GENERE - In genere.
Stato
decisa il 2026-06-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/679128-01

NOTARIATO - DISCIPLINA (SANZIONI DISCIPLINARI) DEI NOTAI - IN GENERE

In tema di sanzioni disciplinari a carico dei notai, in caso di sanzione penale per i medesimi fatti, non può ipotizzarsi la violazione dell'art. 6 della CEDU in relazione al principio del ne bis in idem, secondo le statuizioni della sentenza della Corte EDU 4 marzo 2014, in quanto la sanzione disciplinare ha come destinatari gli appartenenti ad un ordine professionale ed è preordinata all'effettivo adempimento dei doveri inerenti al corretto esercizio dei compiti loro assegnati, sicché ad essa non può attribuirsi natura sostanzialmente penale. (Nella specie, la S.C. ha respinto il ricorso avverso la sentenza d'appello e ribadito il principio de quo con riguardo ad un notaio che, nella qualità di consigliere comunale, aveva realizzato condotte illecite ex art. 319-quater c.p., accertate in via definitiva in sede penale e poste a fondamento della sanzione disciplinare della destituzione, adottata dalla competente Commissione Regionale di Disciplina e poi confermata dalla corte territoriale).

Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST., Legge 16/02/1913 num. 89 art. 142 bis CORTE COST., Legge 16/02/1913 num. 89 art. 147 CORTE COST., Cod. Pen. art. 319 quater

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)