diritto.io

Stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica

Testo in vigore al

Art. 57

1. L'ufficiale che, all'atto della cessazione dal servizio permanente per raggiunto limite di eta', sia stato collocato nella riserva perche' non idoneo ai servizi dell'ausiliaria, qualora entro il periodo di tempo indicato al primo comma dell'art. 56 riacquisti l'idoneita' ai servizi dell'ausiliaria, puo', a domanda, essere iscritto in tale categoria.

2. Il periodo trascorso dall'ufficiale nella riserva e' computato ai fini della durata massima di permanenza nell'ausiliaria.

Capo III. Ufficiali di complemento

Art. 58

1. La categoria di complemento comprende gli ufficiali che, nominati direttamente in tale categoria o provenienti dal servizio permanente, sono destinati a completare i quadri della rispettiva Forza armata.

Art. 59

1. L'ufficiale di complemento, salvo che non sia altrimenti disposto da particolari norme di legge, ha, in tempo di pace, i seguenti obblighi di servizio:

  1. a) prestare servizio di prima nomina di durata tale che, aggiunto al periodo passato alle armi, non superi di massima la ferma di leva, con un minimo di tre mesi;

  2. b) rispondere alle chiamate della rispettiva classe di nascita e alle chiamate per speciali esigenze o per soddisfare a particolari condizioni, in altre circostanze;

  3. c) frequentare i corsi di addestramento e di allenamento prescritti per le singole Forze armate.

Art. 60

1. Le chiamate collettive in servizio temporaneo disposte a norma di legge ed i successivi ricollocamenti in congedo hanno luogo con determinazione ministeriale.

Art. 61

1. L'ufficiale cessa di appartenere alla categoria di complemento ed e' collocato nella riserva di complemento quando raggiunge i limiti di eta' di cui alla tabella n. 4 annessa alla presente legge.

2. Salvo il disposto dell'art. 51, l'ufficiale che, prima di raggiungere i detti limiti di eta', sia riconosciuto non idoneo ai servizi della categoria di complemento e' collocato nella riserva di complemento.

3. L'ufficiale collocato nella riserva di complemento ai sensi del comma precedente puo', a domanda o d'autorita', essere reiscritto nella categoria di complemento, qualora riacquisti l'idoneita' prevista per detta categoria e non abbia raggiunto il limite di eta' stabilito dalla tabella n. 4.

4. L'ufficiale di complemento del ruolo naviganti dell'Arma aeronautica, al compimento degli anni 35, e' trasferito, con il grado e l'anzianita' posseduti, e con la propria posizione di stato, nel ruolo servizi o eccezionalmente, ove sia possibile per il grado rivestito, in uno degli altri ruoli o categorie degli ufficiali dell'Aeronautica, su indicazione della competente commissione di avanzamento, tenuti all'uopo presenti la capacita', l'attitudine, gli studi compiuti e l'attivita' svolta nella vita civile. L'ufficiale, pero', che all'eta' anzidetta ne faccia domanda e si impegni ad effettuare annualmente i prescritti allenamenti e addestramenti nonche' l'ufficiale che svolga nella vita civile attivita' di volo a carattere continuativo possono, per determinazione del Ministro, rimanere a far parte del ruolo naviganti fino al raggiungimento del limite di eta' previsto dall'annessa tabella n. 4; raggiunto tale limite essi sono collocati nella riserva di complemento di detto ruolo. All'ufficiale che non faccia domanda di rimanere a far parte del ruolo naviganti o che non ottenga di rimanervi nonche' all'ufficiale che non adempia l'obbligo degli allenamenti o addestramenti si applicano le precedenti disposizioni circa il trasferimento nel ruolo servizi o, eccezionalmente, in altro ruolo o categoria.

Capo IV. Ufficiali della riserva

Art. 62

1. La categoria della riserva comprende gli ufficiali che, avendo cessato dal servizio permanente o dall'ausiliaria nei casi e nelle condizioni previsti dalla presente legge, hanno obblighi di servizio soltanto in tempo di guerra.

Art. 63

1. L'ufficiale cessa di appartenere alla riserva ed e' collocato in congedo assoluto quando raggiunge i seguenti limiti di eta':

  1. a) 73 anni se generale o ammiraglio di qualsiasi grado;

  2. b) 70 anni se ufficiale superiore o inferiore.15

Capo V. Ufficiali della riserva di complemento

Art. 64

1. La categoria della riserva di complemento comprende gli ufficiali che, avendo cessato di appartenere alla categoria di complemento o al servizio permanente nei casi e nelle condizioni previsti dalla presente legge, hanno obblighi di servizio soltanto in tempo di guerra.

Art. 65

1. L'ufficiale cessa di appartenere alla riserva di complemento ed e' collocato in congedo assoluto quando raggiunge i seguenti limiti di eta':

2. 65 anni se ufficiale superiore;

3. 62 anni se ufficiale inferiore.

Titolo V. Ufficiali in congedo assoluto

Art. 66

1. L'ufficiale in congedo assoluto e' soggetto alle disposizioni di legge riflettenti il grado e la disciplina.

Titolo VI. Particolari disposizioni di carattere economico riguardanti gli ufficiali che cessano dal servizio permanente

Art. 67

1. All'ufficiale in ausiliaria compete, in aggiunta al trattamento di quiescenza, una indennita' annua lorda, non reversibile, pari all'80 per cento della differenza tra il trattamento di quiescenza percepito ed il trattamento economico spettante nel tempo al pari grado in servizio dello stesso ruolo, e con anzianita' di servizio corrispondente a quella posseduta dall'ufficiale all'atto del collocamento in ausiliaria. Per il calcolo della predetta differenza non si tiene conto dell'indennita' integrativa speciale e della quota di aggiunta di famiglia.1314 17

2. Qualora l'ammontare complessivo del trattamento di quiescenza, dell'indennita' speciale e dell'indennita' di ausiliaria superi il totale degli assegni spettanti, a titolo di stipendio, di indennita' militare, di assegno integratore, di indennita' sostitutiva della razione viveri e di carovita, e per gli ufficiali dell'Aeronautica anche a titolo di indennita' di volo, all'ufficiale celibe in servizio permanente dello stesso ruolo e di grado eguale a quello rivestito dall'ufficiale in ausiliaria all'atto della cessazione dal servizio permanente, l'indennita' di ausiliaria, e' ridotta, fino a far corrispondere l'ammontare stesso al totale suddetto.

Art. 68

1. All'ufficiale che cessa dal servizio permanente ed e' collocato nell'ausiliaria per eta' o in applicazione delle disposizioni contenute nella legge sull'avanzamento nella riserva o in congedo assoluto ai sensi dell'art. 35 o per ferite, lesioni o infermita' dipendenti da cause di servizio compete per un periodo di otto anni dalla cessazione dal servizio, in aggiunta al trattamento di quiescenza e all'eventuale indennita' di ausiliaria prevista dall'art. 67, la seguente indennita' speciale annua lorda, non riversibile:

  1. 1) subalterni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 120.000 capitani e gradi corrispondenti. . . . . . . . . . . . . . L. 150.000 maggiori e gradi corrispondenti. . . . . . . . . . . . . . L. 180.000 tenenti colonnelli e gradi corrispondenti. . . . . . . . . L. 210.000 colonnelli e gradi corrispondenti. . . . . . . . . . . . . L. 270.000 generali di brigata e gradi corrispondenti . . . . . . . . L. 360.000 generali di divisione e gradi corrispondenti . . . . . . . L. 420.000 generali di corpo d'armata e gradi corrispondenti. . . . . L. 480.000 generali di corpo d'armata e gradi corrispondenti,
    designati d'armata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 540.000

L'indennita' e' corrisposta in relazione al grado rivestito dall'ufficiale all'atto della cessazione dal servizio permanente. Qualora allo scadere del periodo di otto anni l'ufficiale non abbia compiuto l'eta' di 65 anni, l'indennita' e' corrisposta sino al compimento della eta' suddetta. All'ufficiale del ruolo naviganti normale dell'Arma aeronautica, che sia cessato dal servizio permanente per eta', l'indennita' e', comunque, dovuta lino all'eta' alla quale e' corrisposta all'ufficiale dell'Esercito di grado corrispondente, appartenente alle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio o al ruolo unico dei generali provenienti dalle predette armi, che sia cessato dal servizio permanente per la stessa causa. L'indennita' stabilita dal presente articolo compete anche all'ufficiale collocato nella riserva o in congedo assoluto, che si trovi nelle condizioni di cui al primo e secondo comma dell'art. 38, in aggiunta alla pensione o assegno rinnovabile di guerra e al trattamento ordinario di quiescenza o assegno integratore, previsti dai commi suddetti. Per l'ufficiale che si trovi nelle condizioni di cui al secondo comma dell'art. 38 l'indennita' e' ragguagliata a tanti ventesimi della somma annua prevista dal primo comma del presente articolo quanti sono gli anni di servizio utile a pensione, aumentati di sei anni: essa non puo', pero' in alcun caso superare tale somma. Le disposizioni contenute, nel precedente comma si applicano altresi' all'ufficiale collocato in ausiliaria dal servizio permanente che, richiamato in servizio, sia successivamente collocato nella riserva o in congedo assoluto per una delle cause indicate al primo comma dell'art. 38. All'ufficiale che cessa dal servizio permanente in applicazione delle disposizioni contenute nella legge sull'avanzamento e che, ai sensi del primo comma dell'articolo 46, e' collocato nella categoria degli ufficiali di complemento o della riserva di complemento, e' corrisposta per una volta tanto un'indennita' pari a tanti ottavi dell'indennita' stabilita nel presente articolo quanti sono gli anni di servizio utile per la pensione.

Art. 69

1. Il periodo di permanenza in ausiliaria, salvo il disposto dell'ultimo comma del presente articolo, e' computato per intiero agli effetti della pensione come servizio effettivo, anche se l'ufficiale non sia stato nel periodo stesso richiamato in servizio.

2. Non e' invece computato come servizio effettivo il periodo di tempo durante il quale l'ufficiale abbia prestato altro servizio utile agli effetti della pensione.

3. Allo scadere del periodo di permanenza in ausiliaria, durante il quale la ritenuta in conto entrata Tesoro viene operata sulla base della normativa in vigore, e' liquidato all'ufficiale un nuovo trattamento di quiescenza con il computo di detto periodo e sulla base degli assegni pensionabili che servirono ai fini della liquidazione del trattamento concesso all'atto della cessazione dal servizio permanente, maggiorati sia degli aumenti biennali di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, e successive modificazioni, relativi al periodo trascorso in ausiliaria, non altrimenti computato in precedenti liquidazioni, sia dell'indennita' di cui all'articolo 67 della presente legge. Nel caso in cui l'ufficiale sia stato richiamato per almeno un anno, e' liquidato al termine del richiamo un nuovo trattamento di quiescenza sulla base degli assegni pensionabili percepiti durante il richiamo, maggiorati degli aumenti biennali inerenti al periodo di ausiliaria trascorso senza richiamo.13 Per l'ufficiale collocato in ausiliaria d'autorita' ai sensi dell'articolo 44 o a domanda ai sensi dell'articolo 43, il periodo di permanenza in ausiliaria agli effetti del primo e secondo comma del presente articolo e' ridotto alla meta'.

Titolo VII. Perdita del grado

Art. 70

1. Il grado si perde per una delle seguenti cause:

  1. 1) dimissioni volontarie.
    Non puo' dimettersi dal grado l'ufficiale che non abbia compiuto l'eta' oltre la qual cessa ogni obbligo di servizio previsto per i militari di truppa, salvo i casi ammessi per legge o di speciale autorizzazione del Presidente della Repubblica.
    L'ufficiale provvisto di pensione vitalizia per servizio militare non puo' dimettersi dal grado finche' conservi l'idoneita' al servizio della riserva, o non abbia raggiunto il limite di eta' stabilito per detto servizio.
    L'accettazione delle dimissioni dal grado e' irrevocabile.
    La facolta' di dimettersi dal grado e' sospesa dal giorno in cui e' indetta la mobilitazione totale o parziale;

  2. 2) dimissioni di autorita':

    1. a) per interdizione civile, ovvero per inabilitazione civile;

    2. b) per irreperibilita' accertata;

    3. c) per attivita' moralmente incompatibile con lo stato di ufficiale;

    4. d) per decisione del Ministro, sentito il parere del Tribunale supremo militare, quando l'ufficiale prosciolto dal giudice penale sia stato sottoposto ad una delle misure di sicurezza personali prevedute dall'articolo 215 del Codice penale comune; ovvero quando l'ufficiale, condannato, sia stato ricoverato a cagione di infermita' psichica, in una casa di cura o di custodia.

2. Nel caso che l'ufficiale, prosciolto, sia stato ricoverato in un manicomio giudiziario ai sensi dell'art. 222 del Codice penale comune, e nel caso che l'ufficiale, condannato, sia stato ricoverato per infermita' psichica in una casa di cura o di custodia ai sensi dell'art. 219 di detto Codice, la decisione del Ministro e' presa quando l'ufficiale ne viene dimesso;

  1. 3) cancellazione dai ruoli:

    1. a) per perdita della cittadinanza;

    2. b) per assunzione di servizio con qualsiasi grado in una Forza armata diversa da quella cui l'ufficiale appartiene o nella Guardia di finanza o nel Corpo degli agenti di pubblica sicurezza o nel Corpo degli agenti di custodia delle carceri, ovvero, con grado inferiore a quello di ufficiale, nella Forza armata di appartenenza;

    3. c) per assunzione di servizio, non autorizzata, nelle Forze armate degli Stati esteri;

  2. 4) rimozione: per violazione del giuramento o per altri motivi disciplinari, previo giudizio di un Consiglio di disciplina;

  3. 5) condanna:

    1. a) nei casi in cui, ai sensi della legge penale militare, importi la pena accessoria della rimozione;

    2. b) per delitto non colposo, tranne che si tratti dei delitti di cui agli articoli 396 e 399 del Codice penale comune, quando la condanna importi l'interdizione temporanea dai pubblici uffici, oppure una delle altre pene accessorie previste ai numeri 2 e 5 del primo comma dell'art. 19 di detto Codice penale.

Art. 71

1. La perdita del grado e' disposta con decreto del Presidente della Repubblica.

2. La perdita del grado decorre:

  1. 1) dalla data del decreto nei casi di cui ai numeri 1, 2 lettere b), c) e d), 3 lettera a), e 4 dell'art. 70;

  2. 2) dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza nei casi indicati ai numeri 2 lettera a), e 5 dell'art. 70;

  3. 3) dalla data di assunzione del servizio nei casi di cui ai n. 3 lettere b) e c) dello stesso art. 70.

3. Qualora ricorra l'applicazione del secondo comma dell'art. 34, la perdita del grado per le cause indicate ai numeri 4 e 5 del predetto art. 70 decorre dalla data in cui l'ufficiale ha cessato dal servizio permanente.

Art. 72

1. Puo' essere reintegrato nel grado:

  1. 1) a domanda, l'ufficiale che sia incorso nella perdita del grado per una delle cause indicate al n. 2 lettere a), b) e c) e n. 3 lettera a) dell'art. 70, quando le cause stesse siano venute a mancare;

  2. 2) a domanda o d'ufficio, l'ufficiale delle categorie in congedo cancellato dai ruoli ai sensi del numero 3), lettera b), dell'articolo 70, quando cessi la causa che ha determinato la cancellazione dai ruoli;

  3. 3) a domanda, e previo parere favorevole del Tribunale supremo militare, l'ufficiale rimosso dal grado per motivi disciplinari ai sensi del n. 4 dell'art. 70, quando abbia conservato ottima condotta morale e civile per almeno cinque anni dalla data della rimozione.
    Tale periodo e' ridotto alla meta' per l'ufficiale che, per atti di valore personale compiuti dopo la rimozione dal grado, abbia conseguito una promozione per merito di guerra o altra ricompensa al valore militare.
    L'ufficiale che abbia conseguito piu' di una di dette promozioni o ricompense puo' ottenere la reintegrazione nel grado in qualsiasi tempo. Ove la rimozione dal grado sia stata disposta in via disciplinare in conseguenza di una condanna penale che non comporta di diritto la perdita del grado, la reintegrazione non puo' aver luogo se non sia prima intervenuta sentenza di riabilitazione;

  4. 4) a domanda, e previo parere favorevole del Tribunale supremo militare, l'ufficiale che sia incorso nella perdita del grado per condanna ai sensi del n. 5 dell'art. 70, quando sia intervenuta sentenza di riabilitazione a norma della legge penale comune e, nel caso di perdita del, grado ai sensi della lettera a) di detto n. 5, anche a norma della legge penale militare.

2. La reintegrazione nel grado e' disposta con decreto del Presidente della Repubblica, e decorre dalla data del decreto.

3. La reintegrazione nel grado dell'ufficiale gia' in servizio permanente non importa di diritto la reiscrizione dell'ufficiale stesso nei ruoli del servizio permanente.

Titolo VIII. Disciplina

Capo I. Sanzioni disciplinari di stato

Art. 73

1. Le sanzioni disciplinari di stato sono:

  1. a) la sospensione disciplinare dall'impiego, di cui all'art. 30;

  2. b) la sospensione disciplinare dalle funzioni del grado, prevista dall'art. 52;

  3. c) la perdita del grado per rimozione, di cui al n.4 dell'art. 70.

Capo II. Procedimento disciplinare

Sezione I. inchiesta formale

Art. 74

1. L'inchiesta formale e' il complesso degli atti diretti all'accertamento di una infrazione disciplinare per la quale l'ufficiale puo' essere passibile di una delle sanzioni indicate all'art. 73.

2. L'inchiesta formale comporta la contestazione degli addebiti.

3. L'inchiesta formale viene esperita secondo le norme stabilite nel regolamento.

Art. 75

1. La decisione di sottoporre l'ufficiale ad inchiesta formale spetta al comandante di corpo d'armata o al comandante di squadra navale o al comandante di unita' corrispondente dell'Aeronautica da cui l'ufficiale dipende per ragioni di impiego, o al comandante militare territoriale o al comandante in capo del dipartimento militare marittimo o al comandante militare marittimo autonomo dell'Alto Adriatico o al comandante della zona aerea territoriale da cui l'ufficiale dipende per ragioni d'impiego, se in servizio, o di residenza, in caso diverso.

2. Se trattisi di ufficiale direttamente dipendente per l'impiego dal Capo di stato maggiore della Difesa o dal Capo di stato maggiore della Forza armata cui l'ufficiale stesso appartiene o dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, la decisione di cui al comma precedente spetta, rispettivamente, agli anzidetti Capi di stato maggiore o al Comandante generale dell'Arma dei carabinieri.

3. Se trattisi di ufficiale generale o colonnello, o di grado corrispondente, o di ufficiale assegnato per l'impiego ... ad enti, comandi, reparti di altra Forza armata, o di piu' ufficiali corresponsabili della stessa Forza armata ma dipendenti dai enti o comandi militari diversi, la decisione e' riservata al Ministro.

4. Quando siavi corresponsabilita' tra ufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica o connessione tra i fatti ad essi ascritti, la decisione di sottoporre gli ufficiali ad inchiesta formale spetta al Ministro.

Art. 76

1. Il Ministro puo', in ogni caso, per qualsiasi ufficiale ordinare direttamente una inchiesta formale.

Art. 77

1. Le autorita' militari indicate ai primi due commi dell'art. 75, e il Ministro nei casi preveduti dai commi terzo e quarto dello stesso art. 75 e dall'art. 76, decidono, in base alle risultanze dell'inchiesta formale, se all'ufficiale debba o meno essere inflitta una delle sanzioni disciplinari indicate nelle lettere a) e b) dell'articolo 73 o se l'ufficiale medesimo debba essere deferito al Consiglio di disciplina per eventuale perdita del grado per rimozione.

2. Ove le autorita' militari di cui ai primi due commi dell'art. 75 ritengano che all'ufficiale debba essere inflitta la sospensione disciplinare dall'impiego o dalle funzioni del grado, ne fanno proposta al Ministro, il quale puo' anche deferire l'ufficiale al Consiglio di disciplina.

3. L'accettazione delle dimissioni dal grado estingue l'azione disciplinare.