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Regolamento (CE) N. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (Testo rilevante ai fini del SEE e per la Svizzera)

Testo in vigore al

Art. 77 Protezione dei dati di carattere personale

1. Quando, in virtù del presente regolamento o del regolamento d’applicazione, le autorità o le istituzioni di uno Stato membro comunicano i dati di carattere personale alle autorità o alle istituzioni di un altro Stato membro, tale comunicazione è soggetta alla legislazione in materia di protezione dei dati dello Stato membro che li trasmette. Ogni comunicazione da parte dell'autorità o dell'istituzione dello Stato membro che li ha ricevuti, nonché la memorizzazione, la modificazione e la distruzione dei dati forniti da parte di tale Stato membro sono soggette alla legislazione in materia di protezione dei dati dello Stato membro che li riceve.

2. I dati richiesti per l’applicazione del presente regolamento e del regolamento d’applicazione sono trasmessi da uno Stato membro ad un altro Stato membro nel rispetto delle disposizioni comunitarie in materia di protezione delle persone fisiche, in relazione all'elaborazione elettronica e alla libera circolazione dei dati di carattere personale.

Art. 78 Elaborazione elettronica dei dati

1. Gli Stati membri impiegano progressivamente le nuove tecnologie per lo scambio, l'accesso e l'elaborazione dei dati richiesti per l’applicazione del presente regolamento e del regolamento d’applicazione. La Commissione europea appoggia le attività d’interesse comune a partire dal momento in cui gli Stati membri instaurano questi servizi di elaborazione elettronica dei dati.

2. Ogni Stato membro ha la responsabilità di gestire la parte che gli compete dei servizi di elaborazione elettronica dei dati, nel rispetto delle disposizioni comunitarie in materia di protezione delle persone fisiche, in relazione all'elaborazione elettronica e alla libera circolazione dei dati di carattere personale.

3. Un documento elettronico inviato o emesso da un’istituzione a norma del presente regolamento e del regolamento di applicazione non può essere rifiutato da alcuna autorità o istituzione di un altro Stato membro a causa del fatto che è ricevuto tramite mezzi elettronici, una volta che l’istituzione destinataria ha dichiarato che può ricevere documenti elettronici. La riproduzione e la registrazione di tali documenti è ritenuta essere una riproduzione corretta ed esatta del documento originale o una rappresentazione dell’informazione alla quale esso si riferisce, salvo prova del contrario.

4. Un documento elettronico è considerato valido se il sistema informatico sul quale esso è registrato comporta gli elementi di sicurezza necessari ad evitare ogni alterazione o ogni comunicazione della registrazione o ogni forma d’accesso non autorizzato a detta registrazione. L’informazione registrata deve poter essere riprodotta in qualunque momento sotto una forma immediatamente leggibile. Quando un documento elettronico è trasmesso da un’istituzione di sicurezza sociale ad un’altra, sono adottate misure di sicurezza adeguate, ai sensi delle disposizioni comunitarie in materia di protezione delle persone fisiche, in relazione all'elaborazione elettronica e alla libera circolazione dei dati di carattere personale.

Art. 79 Finanziamento delle azioni nel settore della sicurezza sociale

Nel contesto del presente regolamento e del regolamento di applicazione, la Commissione europea può finanziare in tutto o in parte:

  1. a) azioni miranti a migliorare gli scambi d’informazione tra le autorità e le istituzioni di sicurezza sociale degli Stati membri, in particolare lo scambio elettronico di dati;

  2. b) ogni altra azione intesa a fornire informazioni alle persone cui si applica il presente regolamento ed ai loro rappresentanti sui diritti e gli obblighi derivanti dal presente regolamento, utilizzando i mezzi più adeguati.

Art. 80 Esenzioni

1. Il beneficio delle esenzioni o riduzioni di tasse, di bolli, di diritti di cancelleria o di registro, previsto dalla legislazione di uno Stato membro per gli atti o documenti da produrre in applicazione della legislazione di tale Stato membro, è esteso agli atti o ai documenti analoghi da produrre in applicazione della legislazione di un altro Stato membro o del presente regolamento.

2. Tutti gli atti e i documenti di qualsiasi specie da produrre per l’applicazione del presente regolamento sono dispensati dal visto di legalizzazione delle autorità diplomatiche o consolari.

Art. 81 Domande, dichiarazioni o ricorsi

Le domande, le dichiarazioni o i ricorsi che, in applicazione della legislazione di uno Stato membro, devono essere presentati entro un dato termine presso un’autorità, un’istituzione o un organo giurisdizionale di tale Stato membro, sono ricevibili se sono presentati, entro lo stesso termine, presso un’autorità, un’istituzione o un organo giurisdizionale corrispondente di un altro Stato membro. In tale caso, l’autorità, l’istituzione o l’organo giurisdizionale investito trasmette senza indugio tali domande, dichiarazioni o ricorsi all’autorità, all’istituzione o all’organo giurisdizionale competente del primo Stato membro, direttamente o tramite le autorità competenti degli Stati membri interessati. La data alla quale le domande, le dichiarazioni o i ricorsi sono stati presentati presso un’autorità, un’istituzione o un organo giurisdizionale del secondo Stato membro è considerata come la data di presentazione presso l’autorità, l’istituzione o l’organo giurisdizionale competente a darvi seguito.

Art. 82 Perizie mediche

Le perizie mediche previste dalla legislazione di uno Stato membro possono essere effettuate, su richiesta dell’istituzione competente, in un altro Stato membro dall’istituzione del luogo di residenza o di dimora del richiedente o del beneficiario di prestazioni, alle condizioni previste dal regolamento d’applicazione o concordate dalle autorità competenti degli Stati membri interessati.

Art. 83 Applicazione delle legislazioni

Le disposizioni particolari di applicazione delle legislazioni di taluni Stati membri figurano nell’allegato XI.

Art. 84 Recupero di contributi e ripetizione di prestazioni

1. Il recupero dei contributi dovuti ad un’istituzione di uno Stato membro e la ripetizione di prestazioni indebitamente erogate da parte dell’istituzione di uno Stato membro possono essere effettuati in un altro Stato membro, secondo le procedure e con le garanzie e i privilegi applicabili al recupero dei contributi, nonché alla ripetizione delle prestazioni indebitamente erogate, dall’istituzione corrispondente di quest’ultimo Stato membro.

2. Le decisioni esecutive delle istanze giudiziarie e delle autorità amministrative riguardanti il recupero di contributi, di interessi e di ogni altra spesa o la ripetizione di prestazioni indebitamente erogate in virtù della legislazione di uno Stato membro, sono riconosciute e poste in esecuzione su richiesta dell’istituzione competente in un altro Stato membro, entro i limiti e secondo le procedure previsti dalla legislazione e da ogni altra procedura applicabile a decisioni analoghe di quest’ultimo Stato membro. Queste decisioni sono dichiarate esecutive in detto Stato membro, nella misura in cui la legislazione e ogni altra procedura di tale Stato membro lo esigano.

3. In caso di esecuzione forzata, di fallimento o concordato, i crediti dell’istituzione di uno Stato membro beneficiano, in un altro Stato membro, di privilegi identici a quelli che la legislazione di quest’ultimo Stato membro riconosce ai crediti della stessa natura.

4. Le modalità d’applicazione del presente articolo, compreso il rimborso dei costi, sono disciplinate dal regolamento di applicazione o, se del caso e a titolo complementare, tramite accordi fra gli Stati membri.

Art. 85 Diritti delle istituzioni

1. Se, in virtù della legislazione di uno Stato membro, una persona beneficia di prestazioni per un danno risultante da fatti verificatisi in un altro Stato membro, gli eventuali diritti dell’istituzione debitrice nei confronti del terzo, tenuto a risarcire il danno, sono disciplinati nel modo seguente:

  1. a) quando l’istituzione debitrice è surrogata, in virtù della legislazione che essa applica, nei diritti che il beneficiario ha nei confronti del terzo, tale surrogazione è riconosciuta da ogni Stato membro;

  2. b) quando l’istituzione debitrice vanta in linea diretta un diritto nei confronti del terzo, ogni Stato membro riconosce tale diritto.

2.

Se, in virtù della legislazione di uno Stato membro, una persona beneficia di prestazioni per un danno risultante da fatti verificatisi in un altro Stato membro, le disposizioni della suddetta legislazione che determinano i casi in cui è esclusa la responsabilità civile dei datori di lavoro o dei loro impiegati, si applicano nei confronti della suddetta persona o dell’istituzione competente.

Il paragrafo 1 si applica anche agli eventuali diritti dell’istituzione debitrice nei confronti dei datori di lavoro o dei loro impiegati, nei casi in cui non è esclusa la loro responsabilità.

3. Qualora ai sensi dell’articolo 35, paragrafo 3, e/o dell'articolo 41, paragrafo 2, due o più Stati membri o le loro autorità competenti abbiano concluso un accordo di rinuncia al rimborso tra le istituzioni che rientrano nell’ambito della loro competenza o, qualora il rimborso sia indipendente dall'importo delle prestazioni realmente erogate, gli eventuali diritti nei confronti di un terzo responsabile del danno sono disciplinati nel modo seguente:

  1. a) qualora l’istituzione dello Stato membro di residenza o di dimora eroghi ad una persona delle prestazioni per un danno occorso nel proprio territorio, detta istituzione potrà avvalersi del diritto di surrogazione o dell’azione diretta, nei confronti del terzo tenuto a risarcire il danno, ai sensi delle disposizioni della legislazione che essa applica;

  2. b) per l’applicazione della lettera a):

    1. i) il beneficiario delle prestazioni sarà considerato essere assicurato presso l’istituzione del luogo di residenza o di dimora; e

    2. ii) la suddetta istituzione sarà considerata essere l’istituzione debitrice;

  3. c) si continuano ad applicare i paragrafi 1 e 2 alle prestazioni non contemplate dall’accordo di rinuncia o da un rimborso indipendente dall'importo delle prestazioni realmente erogate.

Art. 86 Accordi bilaterali

Per quanto riguarda i rapporti fra Lussemburgo, da un lato, e Francia, Germania e Belgio, dall'altro, l'applicazione e la durata del periodo di cui all'articolo 65, paragrafo 7, è subordinata alla conclusione di accordi bilaterali.

Titolo VI. Disposizioni transitorie e finali

Art. 87 Disposizioni transitorie

1. Il presente regolamento non fa sorgere alcun diritto per il periodo precedente la data della sua applicazione.

2. Ogni periodo d’assicurazione e, eventualmente, ogni periodo di occupazione, di attività lavorativa autonoma o di residenza maturato sotto la legislazione di uno Stato membro prima della data di applicazione del presente regolamento nello Stato membro interessato, è preso in considerazione per la determinazione dei diritti acquisiti a norma del presente regolamento.

3. Fatto salvo il paragrafo 1, un diritto è acquisito in virtù del presente regolamento anche se si riferisce ad un evento verificatosi prima della sua data di applicazione nello Stato membro interessato.

4. Ogni prestazione che non è stata liquidata o che è stata sospesa a causa della cittadinanza o della residenza dell’interessato, è liquidata o ripristinata, su richiesta dello stesso, a decorrere dalla data d’applicazione del presente regolamento nello Stato membro interessato, a condizione che i diritti anteriormente liquidati non abbiano dato luogo a liquidazione in capitale.

5. I diritti degli interessati che hanno ottenuto la liquidazione di una pensione o rendita prima della data di applicazione del presente regolamento in uno Stato membro, possono essere riveduti su loro richiesta, tenendo conto del presente regolamento.

6. Se la domanda di cui al paragrafo 4 o al paragrafo 5 è presentata entro due anni dalla data di applicazione del presente regolamento in uno Stato membro, i diritti acquisiti a norma del presente regolamento hanno effetto a decorrere da tale data: agli interessati non potranno essere opposte le disposizioni previste dalla legislazione di qualsiasi Stato membro concernenti la decadenza o la limitazione dei diritti.

7. Se la domanda di cui al paragrafo 4 o al paragrafo 5 è presentata dopo la scadenza del termine di due anni a decorrere dalla data di applicazione del presente regolamento nello Stato membro interessato, i diritti che non sono decaduti o limitati nel tempo hanno effetto a decorrere dalla data della domanda, fatte salve disposizioni più favorevoli della legislazione di ciascuno Stato membro.

8. Se, in conseguenza del presente regolamento, una persona è soggetta alla legislazione di uno Stato membro diverso da quello alla cui legislazione è soggetta a norma del titolo II del regolamento (CEE) n. 1408/71, tale persona continua ad essere soggetta a quest’ultima legislazione fino a quando la situazione rimane invariata e comunque per non più di dieci anni dalla data di applicazione del presente regolamento, a meno che essa non presenti una domanda per essere assoggettata alla legislazione applicabile a norma del presente regolamento. Se la domanda è presentata entro un termine di tre mesi dalla data di applicazione del presente regolamento all’istituzione competente dello Stato membro la cui legislazione è applicabile a norma del presente regolamento, la persona è soggetta alla legislazione di detto Stato membro sin dalla data di applicazione del presente regolamento. Se la domanda è presentata dopo la scadenza di tale termine, la persona è soggetta a detta legislazione a decorrere dal primo giorno del mese successivo.

9. L'articolo 55 del presente regolamento si applica esclusivamente alle pensioni alle quali l'articolo 46 quater del regolamento (CEE) n. 1408/71 non si applica alla data di applicazione del presente regolamento.

10. Le disposizioni dell'articolo 65, paragrafo 2, seconda frase, e paragrafo 3, seconda frase sono applicabili al Lussemburgo entro due anni dalla data di applicazione del presente regolamento.

10 bis. I punti dell’allegato III corrispondenti a Estonia, Spagna, Italia, Lituania, Ungheria e Paesi Bassi cessano di avere effetto quattro anni dopo la data di applicazione del presente regolamento.

10 ter. L’elenco di cui all’allegato III è riesaminato entro il 31 ottobre 2014 sulla base di una relazione della commissione amministrativa. Detta relazione contiene una valutazione d’impatto dell'importanza, della frequenza, delle dimensioni e dei costi, in termini sia assoluti che relativi, dell’applicazione delle disposizioni dell’allegato III. Essa contiene altresì le possibili conseguenze dell’abrogazione di tali disposizioni per gli Stati membri che continuano a figurare in tale allegato dopo la data di cui al paragrafo 10 bis. Alla luce di tale relazione, la Commissione decide in merito alla presentazione di una proposta di riesame dell’elenco, in linea di principio al fine di abrogarlo, a meno che la relazione della commissione amministrativa non fornisca motivi impellenti per non farlo.

11. Gli Stati membri provvedono a che sia fornita l'informazione appropriata riguardante le modifiche dei diritti e degli obblighi introdotte dal presente regolamento e dal regolamento di applicazione.

Art. 87 bis Disposizione transitoria per l’applicazione del regolamento (UE) n. 465/2012

1. Se, in conseguenza dell’entrata in vigore del regolamento (UE) n. 465/2012, una persona è soggetta, a norma del titolo II del presente regolamento, alla legislazione di uno Stato membro diverso da quello alla cui legislazione è stato soggetto anteriormente a detta entrata in vigore, la legislazione dello Stato membro applicabile anteriormente a tale data continua ad applicarsi a tale persona per un periodo transitorio fino a quando la situazione pertinente rimane invariata e, in ogni caso, per non più di dieci anni dalla data di entrata in vigore del regolamento (UE) n. 465/2012. La persona in questione può chiedere che a essa non si applichi più il periodo transitorio. Tale domanda è presentata all’istituzione designata dall’autorità competente dello Stato membro di residenza. Le richieste presentate entro il 29 settembre 2012 sono considerate produrre effetti il 28 giugno 2012. Le richieste presentate successivamente al 29 settembre 2012 producono effetti il primo giorno del mese successivo a quello della loro presentazione.

2. Entro il 29 giugno 2014 la commissione amministrativa valuta l’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 65 bis del presente regolamento e presenta una relazione sulla loro applicazione. In base a tale relazione la Commissione europea può, ove appropriato, presentare proposte per modificare le dette disposizioni.

Art. 88 Aggiornamento degli allegati

Gli allegati del presente regolamento sono riveduti periodicamente.

Art. 89 Regolamento di applicazione

Un regolamento ulteriore definirà le modalità di applicazione del presente regolamento.

Art. 90 Abrogazione

1.

Il regolamento (CEE) n. 1408/71 è abrogato a decorrere dalla data di applicazione del presente regolamento.

Tuttavia, il regolamento (CEE) n. 1408/71 rimane in vigore e i relativi effetti giuridici sono mantenuti ai fini:

  1. a) del regolamento (CE) n. 859/2003 del Consiglio, del 14 maggio 2003, che estende le disposizioni del regolamento (CEE) n. 1408/71 e del regolamento (CEE) n. 574/72 ai cittadini di paesi terzi cui tali disposizioni non siano già applicabili unicamente a causa della nazionalità5, fino a quando detto regolamento non è abrogato o modificato;

  2. b) del regolamento (CEE) n. 1661/85 del Consiglio, del 13 giugno 1985, che fissa gli adeguamenti tecnici della regolamentazione comunitaria in materia di sicurezza sociale dei lavoratori migranti per quanto riguarda la Groenlandia6, fino a quando detto regolamento non è abrogato o modificato;

  3. c) dell'accordo sullo Spazio economico europeo7 e dell'accordo tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone8, e altri accordi che contengono un riferimento al regolamento (CEE) n. 1408/71, fino a quando detti accordi non sono modificati in funzione del presente regolamento.

2. I riferimenti al regolamento (CEE) n. 1408/71 nella direttiva 98/49/CE del Consiglio, del 29 giugno 1998, relativa alla salvaguardia dei diritti a pensione complementare dei lavoratori subordinati e dei lavoratori autonomi che si spostano all'interno della Comunità9, si intendono fatti al presente regolamento.

Art. 91 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di applicazione.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi ed è direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.