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Sez. L, Sentenza n. 6189 del 22/06/1998 (Rv. 516656 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI TRASFERTA E MISSIONE | Azione del lavoratore fondata sulla pretesa invalidità del licenziamento - Prova dell'esistenza del licenziamento e della sua provenienza dal datore di lavoro, ovvero della successiva ratifica da parte di quest'ultimo - Necessità - Onere a carico del lavoratore agente in giudizio.
Stato
decisa il 1998-06-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/516656-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI TRASFERTA E MISSIONE

Il lavoratore che agisce in giudizio assumendo di essere stato licenziato e fondando sull'assunta invalidità di tale licenziamento la pretesa di applicazione delle norme di tutela prevista dalle leggi in materia, deve provare l'esistenza e l'idoneità del fatto risolutivo del rapporto sul quale fonda le proprie pretese, ossia il comportamento del datore di lavoro concretizzatosi in una estromissione in ipotesi invalida; ne consegue che, ove il datore di lavoro sia una persona giuridica, spetta al lavoratore, in caso di contestazione, provare che l'allontanamento del lavoro è stato effettuato da persona idonea a rappresentarne all'esterno la volontà, ovvero che la società o l'ente datore di lavoro abbiano comunque manifestato, in modo espresso o per fatti concludenti, la volontà di approvare e fare proprio il licenziamento, attribuendogli efficacia a posteriori ai sensi dell'art. 1399 cod. civ..

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1399, Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2119

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)