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Sez. 1, Sentenza n. 21645 del 19/10/2011 (Rv. 620562 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'ATTIVO - VENDITA DI IMMOBILI - MODALITÀ | Liquidazione disposta dal curatore - Modalità - Prefissate dal codice di procedura civile - Necessità - Esclusione - Fondamento - Conseguenze - Autonoma reclamabilità degli atti del curatore - Condizioni.
Stato
decisa il 2011-10-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/620562-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'ATTIVO - VENDITA DI IMMOBILI - MODALITÀ

L'art. 107 legge fall., così come riformato e corretto dall'art. 94 del d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 e dall'art. 7 del d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169, nel prevedere che le operazioni di vendita e liquidazione del compendio immobiliare possano essere disposte direttamente dal curatore senza ricorrere al giudice delegato, non impone alcun vincolo che non sia quello di adottare procedure competitive sulla base di un prezzo di stima, che assicurino la massima partecipazione possibile di interessati, posti su un piano di parità informativa conseguito con adeguata pubblicità, non essendo tenuto il curatore a seguire, a pena d'invalidità, le forme previste dal codice di procedura civile. Ne consegue che la mancata prefissione di un termine entro il quale possa essere disposta la sospensione della vendita in presenza di un'offerta migliorativa (applicandosi l'art. 107, quarto comma), non costituisce violazione di legge, atteso che un ingiustificabile ritardo dell'organo della procedura concorsuale nel procedere alle operazioni di trasferimento del bene può essere censurato dall'aggiudicatario mediante reclamo al giudice delegato ai sensi dell'art. 36 legge fall., previa diffida ad adempiere, sotto il profilo della violazione dell'obbligo di correttezza e buona fede derivante da una condotta meramente dilatoria.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 36, Legge Falliment. art. 107, Decreto Legisl. 09/01/2006 num. 5 art. 94, Decreto Legisl. 12/09/2007 num. 169 art. 7

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)