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Sez. 3, Sentenza n. 25340 del 17/12/2015 (Rv. 638118 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - RISARCIMENTO DEL DANNO - FATTO DANNOSO COSTITUENTE REATO | Risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli - Assenza di costituzione di parte civile nel processo penale - Estinzione del reato per causa diversa dalla prescrizione - Termine di prescrizione biennale - Decorrenza - Individuazione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2015-12-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/638118-01

PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - RISARCIMENTO DEL DANNO - FATTO DANNOSO COSTITUENTE REATO

In tema di risarcimento del danno da circolazione stradale, qualora il fatto illecito sia qualificabile come reato, e questo sia stato dichiarato estinto in un processo penale, in cui il danneggiato non si sia costituito parte civile, per causa diversa dalla prescrizione (nella specie, per morte del reo), il termine di prescrizione è biennale ai sensi dell'art. 2947 c.c. e decorre dalla data in cui il reato si è estinto (nella specie, dalla data della morte del reo) e non da quella in cui l'estinzione è stata dichiarata o, a maggior ragione, in cui il danneggiato ha avuto notizia della causa di estinzione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2047, Cod. Civ. art. 2947 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)