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Sez. 5, Sentenza n. 3342 del 11/02/2011 (Rv. 616683 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - AVVISO DI ACCERTAMENTO - NOTIFICA | Atto impositivo inviato a mezzo posta ad una società - Mancato recapito - Avviso di giacenza inviato presso la sede della società ma indirizzato al legale rappresentante - Nullità della notifica - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2011-02-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/616683-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - AVVISO DI ACCERTAMENTO - NOTIFICA

In tema di notifica di atti impositivi tributari, qualora gli atti regolarmente inviati a mezzo posta ad un una società non siano stati recapitati e l'avviso del relativo deposito nell'ufficio postale sia stato regolarmente inviato nella sede della società destinataria, anche se indirizzato non alla società, ma alla persona fisica del socio legale rappresentante, non si verifica alcuna nullità della notifica, né ai sensi del primo comma dell'art. 156 cod. proc. civ., in mancanza di espressa comminatoria di legge, né ai sensi del secondo comma della stessa disposizione, non trattandosi di carenza di un requisito formale indispensabile per il raggiungimento dello scopo, ma una mera irregolarità.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 145, Cod. Proc. Civ. art. 149 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 156, Legge 20/11/1982 num. 890 art. 8 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)