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Sez. 4, Sentenza n. 1717 del 12/08/1985 Cc. (dep. 07/09/1985) Rv. 170291 - 01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - SEMILIBERTÀ - CUMULO DI PENE - REATI OSTATIVI E NON OSTATIVI - DECLARATORIA DI AVVENUTA ESPIAZIONE DI PENA INFLITTA PER REATO OSTATIVO - AMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1985-08-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/170291-01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - SEMILIBERTÀ - CUMULO DI PENE - REATI OSTATIVI E NON OSTATIVI - DECLARATORIA DI AVVENUTA ESPIAZIONE DI PENA INFLITTA PER REATO OSTATIVO - AMMISSIBILITÀ.*

In tema di ammissione alla semilibertà, nell'ipotesi di cumulo di pene inflitte per uno dei reati ostativi al regime predetto e per altri reati che non vi ostano, è consentito alla Sezione di sorveglianza di dichiarare, sia pure con efficacia limitata al provvedimento adottato, che il condannato ha espiato prima la pena inflitta per il reato ostativo e successivamente quella irrogata per gli altri reati concorrenti, ammettendolo così alla misura alternativa, ove ricorrano le altre condizioni previste dallo ordinamento penitenziario. (V mass n 141487; (Conf mass n 142754).*

Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 50 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 52

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)