Sez. U, Ordinanza n. 55 del 28/01/1984 (Rv. 432932 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - RICUSAZIONE ED ASTENSIONE - IN GENERE - PROCEDIMENTO DINANZI ALLA CORTE DI CASSAZIONE - TERMINE PER IL DEPOSITO DELL'ISTANZA DI RICUSAZIONE.*
PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - RICUSAZIONE ED ASTENSIONE - IN GENERE - PROCEDIMENTO DINANZI ALLA CORTE DI CASSAZIONE - TERMINE PER IL DEPOSITO DELL'ISTANZA DI RICUSAZIONE.*
Nel procedimento dinanzi alla Corte di Cassazione, l'istanza di ricusazione di uno dei componenti del collegio giudicante deve essere depositata non oltre il secondo giorno prima della udienza, in applicazione dell'art. 52 secondo comma, prima ipotesi, cod. proc. civ., atteso che la fattispecie contemplata da tale norma, quella cioè in cui "al ricusante è noto il nome dei giudici che sono chiamati a decidere la causa", resta realizzata dalla conoscibilità dei membri del collegio che il ricusante medesimo ha acquisito con la pregressa ricezione dell'avviso d'udienza, spedito a norma dell'art. 377 cod. proc. civ., in correlazione alla sua facoltà di consultare il ruolo messo a disposizione in cancelleria.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 52 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 54 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 377 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)