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Corte costituzionale

Corte cost., Sentenza n. 174 del 1986

Decisione
decisa il 1986-06-27, depositata il 1986-07-07
ECLI
ECLI:IT:COST:1986:174
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 12477

  • Regione valle d'aosta
  • Demanio e patrimonio
  • Patrimonio
  • Acquisto di beni patrimoniali
  • Contestata esorbitanza dai limiti della competenza legislativa regionale
  • Non fondatezza della questione.
Leggi la massima
Anche ad ammettere che l'esigenza della "certezza del diritto" rientri fra i "principi dell'ordinamento giuridico dello Stato", cui, ai sensi dell'art. 2 dello Statuto speciale, deve conformarsi la legislazione della Valle d'Aosta, essa non può dirsi comunque violata dalla legge della regione Valle d'Aosta riapprovata il 26 settembre 1985 (intervento straordinario per l'acquisto di beni patrimoniali) perché l'art. 2 della stessa legge - col prevedere che "la Giunta regionale sottoporrà al Consiglio i relativi provvedimenti amministrativi, ai sensi dell'art. 1, lettera j), della legge regionale 7 dicembre 1979, n. 66" - chiarisce il carattere di pura e semplice copertura finanziaria rivestito dalla legge stessa e demanda al Consiglio regionale l'approvazione dei conseguenti atti di acquisizione dei singoli beni, da sottoporre puntualmente al controllo dell'apposita "Commissione di coordinamento". Lo stesso articolo, inoltre, in virtù del predetto richiamo alla legge regionale n. 66 del 1979, permette di identificare la natura dei beni di cui si controverte; per cui non risponde al vero che la regione Valle d'Aosta possa sottrarsi ai controlli statali ed acquistare beni, senza alcun collegamento con le esigenze proprie delle materie di sua competenza. Per le stesse ragioni, è da escludersi che la legge regionale in questione vulneri l'art. 97 Cost., il quale - anche a voler ritenere che sancisca una qualche riserva della pubblica amministrazione - non appare invocato a proposito, mentre è del tutto fuor di luogo il riferimento all'art. 43 Cost.. (Non fondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata in via principale avverso la legge regionale della Valle d'Aosta approvata il 3 luglio e riapprovata il 26 settembre 1985, in riferimento agli artt. 2 d.P.R. 26 febbraio 1948, n. 4 e 43 e 97 Cost.). - S. n. 101/1986.

Norme impugnate

  • delibera legislativa Regione Valle D'Aosta 26 settembre 1985

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale della legge approvata il 3 luglio 1985 e riapprovata il 26 settembre 1985 dal Consiglio regionale della Valle d'Aosta, recante "Intervento straordinario per l'acquisto di beni patrimoniali" promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri, notificato il 16 ottobre 1985, depositato in cancelleria il 24 successivo ed iscritto al n. 41 del registro ricorsi 1985. Visto l'atto di costituzione della Regione Valle d'Aosta; udito nell'udienza pubblica del 22 aprile 1986 il Giudice relatore Livio Paladin; uditi l'avv. Paolo Vittoria, per il ricorrente, e l'avv. Gustavo Romanelli per la Regione.
punto 1
Con ricorso notificato il 16 ottobre 1985, il Presidente del Consiglio dei ministri ha proposto impugnazione in via principale avverso la legge della Regione Valle d'Aosta - approvata il 3 luglio e riapprovata il 26 settembre 1985 - in tema di "Intervento straordinario per l'acquisto di beni patrimoniali"; e ciò, per asserito contrasto con gli artt. 43 e 97 della Costituzione, nonché con l'art. 2 del rispettivo Statuto speciale, "in relazione al principio della certezza del diritto". Il ricorrente deduce, infatti, che la legge impugnata non individuerebbe né consentirebbe di individuare la "natura" dei beni in questione, il che appunto verrebbe a contraddire il principio della certezza; ed ometterebbe altresì di indicare i "fini di utilità generale" così perseguiti, in congiunta violazione degli artt. 43 e 97 Cost..
punto 2
Si è costituita la Regione Valle d'Aosta, contestando la fondatezza del ricorso. In particolare, la resistente ha eccepito che gli artt. 1 e 2 del provvedimento legislativo in questione (il secondo attraverso il rinvio alla precedente legge regionale n. 66 del 1979) consentirebbero in realtà di stabilire la natura dei beni di cui si autorizza l'acquisto; mentre la puntuale individuazione di tali beni sarebbe correttamente demandata, dallo stesso art. 2, alla successiva attività amministrativa. D'altra parte, sarebbe ultronea ed anomala l'indicazione legislativa degli specifici scopi assegnati al divisato ampliamento della proprietà della Regione; laddove il temuto utilizzo dei beni in giudicato di acquisto per fini non di generale utilità risulterebbe contraddetto dalla dichiarata finalità di incremento del patrimonio regionale e dall'implicita destinazione di ogni componente del patrimonio medesimo ad obiettivi rientranti nell'ambito delle competenze spettanti alla Valle. Comunque, i parametri di riferimento non sarebbero pertinenti alla fattispecie: l'art. 43 Cost., in quanto non riguardante gli acquisti incrementativi del patrimonio di enti pubblici; l'art. 97 Cost., perché il buon andamento dell'amministrazione non verrebbe in alcun modo compromesso dalla denunciata disciplina; l'art. 2 dello Statuto, dal momento che il "principio della certezza del diritto" tenderebbe unicamente a rendere "sicuro" il soggetto privato circa le norme di legge applicabili dal giudice nei suoi confronti.
punto 3
In vista della pubblica udienza, la difesa della Regione ha poi depositato una memoria, sostenendo in particolar modo che quello svolto da parte statale sarebbe in effetti un controllo di merito e che la piena capacità regionale di acquistare beni patrimoniali risulterebbe univocamente dall'art. 6 dello Statuto speciale. : Il ricorso non è fondato. In sostanza, l'Avvocatura dello Stato sembra ritenere - come si ricava specialmente dalle deduzioni svolte nella pubblica udienza - che la legge impugnata, limitandosi ad autorizzare "un intervento straordinario per l'acquisto di beni patrimoniali per un complesso di spesa di lire 15 miliardi" (cfr. l'art. 11. cit.), consenta alla Regione di sfuggire ai controlli statali: cioè le fornisca il modo di acquistare beni, senza alcun collegamento con le esigenze proprie delle materie di sua competenza. Ma l'art. 2 della legge, chiarendo che "la Giunta regionale sottoporrà al Consiglio i relativi provvedimenti amministrativi ai sensi della lettera j) della legge regionale 7 dicembre 1979, n. 66", vale ad escludere timori del genere. Da un lato, infatti, ciò significa che quella in esame è una legge di pura e semplice copertura finanziaria: dopo di che, tuttavia, sarà sempre il Consiglio regionale ad approvare i conseguenti atti di acquisizione dei singoli beni, che dovranno venire puntualmente sottoposti al controllo dell'apposita "Commissione di coordinamento". D'altro lato, in base al richiamato art. 1 lett. j) della legge regionale n. 66 del 1979, è appunto al Consiglio che spetta "provvedere... all'acquisto ed alla alienazione di beni immobili": il che concorre ad identificare la natura dei beni di cui si controverte. Ciò posto, anche ad ammettere che la "certezza del diritto" rientri fra i "principi dell'ordinamento giuridico dello Stato" cui deve conformarsi la legislazione della Valle d'Aosta, essa non può dirsi comunque violata nel caso in esame (che appare, in tal senso, analogo a quello risolto mediante la sentenza n. 101 del 1986). Per le stesse ragioni, d'altronde, non appare invocato a proposito l'art. 97 Cost., sia pure a voler ritenere che esso sancisca una qualche riserva della pubblica amministrazione; mentre si rivela del tutto fuor di luogo il riferimento all'art. 43 della Costituzione.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale della legge della Regione Valle d'Aosta approvata il 3 luglio e riapprovata il 26 settembre 1985 ("Intervento straordinario per l'acquisto di beni patrimoniali"), sollevata in riferimento agli artt. 2 dello Statuto speciale della Regione, 43 e 97 della Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 giugno 1986. F.to: LIVIO PALADIN - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO - GABRIELE PESCATORE - UGO SPAGNOLI - FRANCESCO PAOLO CASAVOLA. GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze