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Sez. 2, Ordinanza n. 17356 del 01/06/2026 (Rv. 678543-02)

CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA' - ANNULLABILITA' DEL CONTRATTO - PER VIZI DEL CONSENSO (DELLA VOLONTA') - AZIONE DI ANNULLAMENTO - CONVALIDA DEL CONTRATTO ANNULLABILE | Successione testamentaria - Conferma o esecuzione volontaria di disposizioni testamentarie nulle - Soggetto legittimato - Condizioni. SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - SUCCESSIONE TESTAMENTARIA - TESTAMENTO IN GENERE - REVOCAZIONE DELLE DISPOSIZIONI TESTAMENTARIE - PER SOPRAVVIVENZA DI FIGLI - LIMITI - In genere. SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - SUCCESSIONE TESTAMENTARIA - TESTAMENTO IN GENERE - REVOCAZIONE DELLE DISPOSIZIONI TESTAMENTARIE - TACITA - IN GENERE - In genere.
Stato
decisa il 2026-06-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/678543-02

CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA' - ANNULLABILITA' DEL CONTRATTO - PER VIZI DEL CONSENSO (DELLA VOLONTA') - AZIONE DI ANNULLAMENTO - CONVALIDA DEL CONTRATTO ANNULLABILE

In materia di successione testamentaria, la conferma o l'esecuzione volontaria della disposizione testamentaria nulla deve essere attuata esclusivamente da chi sia investito della titolarità e del potere di disposizione del diritto, e deve consistere in un'attività positivamente e concretamente rivolta all'attuazione della disposizione testamentaria; deve dunque escludersi che possa valere a tal fine un atteggiamento meramente passivo, oppure un comportamento che lasci desumere una mera intenzione di convalidare, atteso che tale intenzione, ancorché riconoscibile all'esterno, non significa esecuzione, né equivale a un inizio di effettiva distribuzione dei beni ereditari secondo la volontà del de cuius.

Cod. Civ. art. 590, Cod. Civ. art. 1444

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)