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Sez. 1 - , Ordinanza n. 43 del 04/01/2022 (Rv. 663478 - 01)

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) | Protezione internazionale – Notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza- Violazione dei termini a comparire - Sanatoria ai sensi dell’art. 291 c.p.c. – Applicabilità.
Stato
decisa il 2022-01-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/663478-01

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO)

Nel giudizio di appello nel rito della protezione internazionale, alla notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza oltre il termine stabilito dal giudice, in mancanza di costituzione dell'appellato, consegue non già l'improcedibilità dell'appello, bensì la nullità della notificazione suscettibile, perciò, di essere rinnovata, previa fissazione di una successiva udienza e concessione di un nuovo termine per la notifica, in applicazione dell'art. 291 c.p.c.

Cod. Proc. Civ. art. 163 bis CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 164 com. 2 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)