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Riordinamento degli istituti doganali e revisione delle procedure di accertamento e controllo in attuazione delle direttive n. 79/695/CEE del 24 luglio 1979 e n. 82/57/CEE del 17 dicembre 1981, in tema di procedure di immissione in libera pratica delle merci, e delle direttive n. 81/177/CEE del 24 febbraio 1981 e n. 82/347/CEE del 23 aprile 1982, in tema di procedure di esportazione delle merci comunitarie

Testo in vigore al

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 10 ottobre 1989, n. 349, recante delega al Governo a dare compiuta attuazione alle direttive n. 79/695/CEE del Consiglio del 24 luglio 1979 e n. 82/57/CEE della Commissione del 17 dicembre 1981, relative alla armonizzazione delle procedure di immissione in libera pratica delle merci, ed alle direttive n. 81/177/CEE del Consiglio del 24 febbraio 1981 e n. 82/347/CEE della Commissione del 23 aprile 1982, relative alla armonizzazione delle procedure di esportazione delle merci comunitarie, ed a provvedere al riordinamento degli istituti doganali ed alla revisione delle procedure di accertamento e controllo;
Acquisito il parere delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, previsto dall'art.
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della legge 10 ottobre 1989, n. 349;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 novembre 1990;
Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica, degli affari esteri, del bilancio e della programmazione economica, del tesoro, dell'agricoltura e delle foreste, dei lavori pubblici, dei trasporti, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del commercio con l'estero e della marina mercantile;
E M A N A
il seguente decreto legislativo:

Art. 1 Orario degli uffici del dipartimento delle dogane e delle imposte indirette

1. Ferme restando le disposizioni vigenti sull'orario ordinario di lavoro degli impiegati civili dello Stato, l'orario ordinario di apertura degli uffici del dipartimento delle dogane e delle imposte indirette e' fissato dalle ore 8.00 alle ore 18.00 nei giorni dal lunedi' al venerdi' e dalle ore 8.00 alle ore 14.00 nella giornata di sabato, con esclusione dei giorni festivi.

2. Presso gli uffici doganali di confine, di mare e aeroportuali e' assicurato, per tutti i giorni, compresi i festivi, e per l'intero arco delle ventiquattro ore giornaliere, il passaggio delle frontiere, con l'espletamento dei corrispondenti controlli e formalita', alle persone, ai mezzi di trasporto che circolano vuoti o che trasportano merci in regime doganale di transito.

3. Nei centri di elaborazione dati delle direzioni compartimentali e' stabilito un orario di funzionamento di ventiquattro ore al giorno.

4. I direttori degli uffici possono disporre una diversa articolazione ovvero una riduzione dell'orario di apertura degli uffici qualora le esigenze di servizio lo consentano.

5. Per le operazioni doganali eseguite nel periodo di apertura degli uffici di cui al comma 1 e per i controlli e le formalita' di cui al comma 2 non e' addebitato agli operatori il costo del servizio.

6. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 26 MARZO 2001, N. 107.

7. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 26 MARZO 2001, N. 107.

8. I capi degli uffici possono consentire, su richiesta motivata degli operatori, il compimento delle operazioni doganali oltre l'orario ordinario di apertura di ufficio o fuori del circuito doganale, di cui all'art. 18 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, verso il pagamento del costo del servizio.

9. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 26 MARZO 2001, N. 107.

Art. 2 Servizio di riscontro

1. Il servizio di riscontro sara' effettuato nei casi e secondo le modalita' fissate dall'art. 21 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43; il servizio di riscontro potra' essere effettuato anche in caso di incompletezza o di fondato sospetto di irregolarita' dei documenti doganali.

2. Il Ministro delle finanze, con proprio decreto, puo' stabilire la soppressione del servizio di riscontro per le operazioni doganali fuori circuito, salve le operazioni di polizia tributaria, nonche' negli altri casi in cui non ne ricorra la necessita', avuto riguardo al luogo in cui lo stesso puo' essere espletato, alla destinazione conferita alle merci ed alla scarsa rilevanza fiscale delle stesse; il Ministro delle finanze puo', inoltre, stabilire in quali casi e con quali modalita' le attestazioni di riscontro devono essere annotate sui documenti e sui registri, anche avvalendosi di procedure informatizzate.

Art. 3 Liquidazione e riscossione dei diritti e delle spese

1. I diritti doganali sono accertati, liquidati e riscossi secondo le norme del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e delle altre leggi in materia doganale, salvo che sia diversamente disposto dalle specifiche leggi che li riguardano.

2. I dazi, i prelievi e le altre imposizioni all'importazione ed all'esportazione previsti dai regolamenti comunitari sono accertati, liquidati e riscossi secondo le disposizioni dei regolamenti stessi nonche', ove questi rinviino alla disciplina dei singoli Stati membri o comunque non provvedano, secondo le norme del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e delle altre leggi in materia doganale.

3. Le disposizioni del presente articolo si osservano anche per quanto concerne i rimborsi, gli sgravi ed i recuperi dei diritti doganali.

4. Oltre ai diritti suddetti, sono a carico del contribuente le spese per l'applicazione di piombi o di altri contrassegni alle merci, ai colli che le contengono, ai mezzi di trasporto, ai boccaporti, ecc.

5. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabiliti il tipo e la forma di detti piombi e contrassegni, nei casi in cui il loro uso e' prescritto, le modalita' per la loro applicazione e i diritti dovuti per ciascuno di essi.

6. Sono anche a carico del contribuente i corrispettivi del costo dei servizi resi dal personale dell'amministrazione finanziaria per operazioni compiute a richiesta, fuori dell'orario di cui al comma 1 dell'art. 1 o fuori del circuito doganale. Sono altresi' a carico del contribuente le spese per il compimento di lavori di facchinaggio da parte del personale addetto, secondo i regolamenti e le tariffe locali, nonche' ogni altra spesa ed indennita' stabilite da speciali disposizioni di legge o di regolamento.

7. I diritti di ogni sorta e le spese debbono essere pagati prima del rilascio delle merci da parte della dogana, salvo che, se consentito dalle vigenti norme di legge o di regolamento, sia stata prestata idonea garanzia per il loro soddisfacimento.

Art. 4 Forma e contenuto della dichiarazione Casi di nullita'

1. La dichiarazione deve essere redatta e sottoscritta dal dichiarante, su stampati conformi a modelli approvati con decreto del Ministro delle finanze da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

2. Essa deve contenere le seguenti indicazioni:

  1. a) l'identita' ed il domicilio fiscale del proprietario delle merci, dell'eventuale suo rappresentante e di tutti coloro per conto dei quali l'operazione doganale viene effettuata;

  2. b) il codice fiscale dei soggetti che intervengono nell'operazione doganale e degli altri soggetti ad essa interessati ovvero il codice sostitutivo ad uso meccanografico, a norma del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53;

  3. c) i luoghi di origine, di provenienza e di destinazione delle merci;

  4. d) la quantita' e la natura dei colli con le marche, sigle o cifre identificative;

  5. e) la descrizione delle merci con l'indicazione della posizione di tariffa, della qualita', della quantita', del valore e di ogni altro elemento occorrente per la liquidazione dei diritti; in luogo della denominazione tariffaria, nei casi stabiliti con decreto del Ministro delle finanze, puo' essere indicata quella commerciale, purche' quest'ultima contenga tutti gli elementi che occorrono per l'applicazione della tariffa e per la liquidazione dei diritti;

  6. f) gli altri dati prescritti nei modelli ufficiali in relazione alla destinazione doganale richiesta e le ulteriori indicazioni stabilite in base a norme legislative o regolamentari.

3. Nella dichiarazione scritta devono essere indicati, inoltre, l'importo dei singoli tributi gravanti sulla merce e l'ammontare complessivo della somma da pagare o da garantire, calcolati sulla base degli elementi dichiarati a norma del comma 2; per tale adempimento, di carattere meramente indicativo, coloro che non siano operatori professionali possono chiedere l'assistenza gratuita di un funzionario doganale.

4. In casi particolari il capo dell'ufficio puo' esonerare il dichiarante dall'obbligo di cui al comma 3.

5. La dichiarazione si considera nulla quando rechi cancellature od altre alterazioni oppure quando manchi qualunque altra indicazione prevista dal presente articolo, salvo il caso di cui all'art. 5. La nullita' non puo' essere fatta valere dal dichiarante quando la dichiarazione e' stata accettata dalla dogana.

6. Insieme con la dichiarazione devono essere presentati i documenti commerciali e di trasporto, relativi alla merce dichiarata, necessari ai fini della destinazione doganale richiesta, nonche' ogni altro documento la cui presentazione sia precritta da altre disposizioni.

Art. 5 Dichiarazione incompleta

1. Qualora particolari circostanze lo giustifichino, puo' essere presentata una dichiarazione priva di alcune delle indicazioni o documenti di cui all'art. 4, sempreche' siano possibili la identificazione del dichiarante, delle merci e la quantificazione dei tributi gravanti.

2. Il termine entro cui il dichiarante dovra' comunicare le indicazioni omesse e presentare i documenti mancanti, nonche' le condizioni e le modalita' alle quali puo' essere consentita la presentazione della dichiarazione incompleta, sono stabiliti con provvedimento del direttore generale del dipartimento delle dogane e delle imposte indirette, nel rispetto delle disposizioni adottate in materia dai competenti organi comunitari.

Art. 6 Presentazione della dichiarazione

1. La dichiarazione non puo' essere presentata fino a quando le merci non sono arrivate negli spazi doganali o in altro luogo autorizzato per l'espletamento delle operazioni doganali.

2. Agli effetti del comma 1 si considerano arrivate negli spazi doganali anche le merci esistenti a bordo delle navi ancorate in porto o in sosta nelle immediate adiacenze di esso, purche' sia stata presentata all'ufficio doganale la dichiarazione sommaria, nonche' le merci che, trovandosi in zona o deposito franco, siano state poste sotto controllo doganale.

3. Qualora la merce oggetto della dichiarazione sia costituita da una nave o da un aeromobile di cui al quarto comma dell'art. 36 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, la dichiarazione stessa puo' essere presentata indipendentementedall'arrivo della nave o dell'aeromobile in uno dei luoghi indicati nel comma 1.

4. Per le merci destinate all'estero la dichiarazione puo' essere presentata anche quando risulti che le merci stesse si trovano sotto il controllo di un altro ufficio doganale. In tal caso l'ufficio che riceve la dichiarazione stabilisce il termine per la presentazione di tutte le merci, decorso il quale la presentazione della dichiarazione si considera non avvenuta limitatamente alle merci non presentate.

5. L'ufficio doganale puo' consentire la presentazione della dichiarazione prima che le merci siano arrivate negli spazi doganali o negli altri luoghi indicati ai commi 1 e 2, al fine di rendere possibile l'espletamento anticipato di adempimenti preliminari sulla base delle indicazioni contenute nella dichiarazione stessa o delle segnalazioni meccanografiche o della documentazione gia' pervenuta.
Resta fermo che all'accettazione formale della dichiarazione si procedera' soltanto dopo l'arrivo delle merci.

Art. 7 Modifica della dichiarazione

1. Il dichiarante, anteriormente al rilascio delle merci, puo' mutare la destinazione doganale e uno o piu' degli elementi della dichiarazione fino a quando l'ufficio non abbia comunicato di voler eseguire la visita delle merci o non abbia gia' riscontrato la inesattezza delle indicazioni di cui si chiede la modifica; in ogni caso, la modifica della dichiarazione non potra' consistere nella indicazione di merci diverse da quelle che hanno formato oggetto della dichiarazione medesima.

2. Il dichiarante, prima del rilascio delle merci, e fornendo prova ritenuta idonea dall'ufficio, potra' ottenere l'invalidazione della dichiarazione a condizione che la stessa sia stata presentata per errore scusabile ovvero non sia piu' giustificata per particolari sopravvenute circostanze.

3. Qualora l'ufficio abbia gia' comunicato di voler procedere alla visita delle merci l'invalidazione potra' essere ottenuta solo dopo la conclusione di tale visita.

4. Per le dichiarazioni aventi ad oggetto merci destinate fuori dal territorio doganale della Comunita' economica europea e rispondenti alle condizioni di cui all'art. 9, paragrafo 2, del trattato istitutivo della Comunita' economica europea, ratificato e reso esecutivo con legge 14 ottobre 1957, n. 1203, l'invalidazione potra' essere ottenuta fino a quando le merci non siano uscite dal predetto territorio doganale, rimanendo eventualmente impregiudicati gli effetti prodotti.

5. La modifica o l'invalidazione della dichiarazione devono essere effettuate con le modalita' stabilite, nel rispetto delle disposizioni adottate in materia dai competenti organi comunitari, dal direttore generale del dipartimento delle dogane e delle imposte indirette. La modifica o l'invalidazione della dichiarazione non precludono l'applicazione delle sanzioni relative alle eventuali violazioni commesse.

Art. 8 Accettazione e controllo della dichiarazione Visita delle merci. Bolletta doganale

1. La dichiarazione presentata all'ufficio doganale, qualora redatta conformemente a quanto previsto nei commi 1 e 2 dell'art. 4, viene accettata ed iscritta nel registro corrispondente alla destinazione doganale richiesta, munendola del numero e della data di registrazione; tale registrazione da' al documento valore di bolletta doganale. Sulla base degli elementi dichiarati l'ufficio provvede alla riscossione dei diritti ovvero all'assunzione delle relative cauzioni.

2. Con le modalita' di cui al comma 1 puo' essere accettata la dichiarazione presentata ai sensi dell'art. 5, sempreche' il capo dell'ufficio doganale abbia ritenuto fondati i motivi addotti dalla parte.

3. Successivamente l'ufficio procede all'esame della dichiarazione presentata e della relativa documentazione, allo scopo di accertare la qualita', la quantita', il valore e l'origine delle merci, nonche' ogni altro elemento occorrente per l'applicazione della tariffa e per la liquidazione dei diritti.

4. L'ufficio puo', altresi', procedere, ai fini dell'accertamento, alla visita totale o parziale delle merci, facendo ricorso, ove occorra, anche alle analisi ed all'esame tecnico con l'osservanza della modalita' di cui all'art. 61 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43.

5. La visita totale o parziale deve essere sempre eseguita quando sia prescritta da norme di legge o di regolamento, da disposizioni ministeriali e nei casi e secondo i programmi ed i criteri selettivi, stabiliti con decreto del Ministro delle finanze, ivi compresi quelli della pericolosita' fiscale e della casualita'.

6. Tra i criteri selettivi di cui al comma 5 puo' essere incluso quello della non coincidenza dell'ufficio prescelto per l'espletamento delle formalita' doganali con l'ufficio territorialmente competente sulla localita' di immissione in consumo o di produzione delle merci.

7. Di regola, l'attivita' di controllo di cui al comma 3 e la visita fisica delle merci sono eseguite da funzionari diversi.

8. Il mancato esercizio della facolta' di cui al comma 4 non comporta responsabilita' del funzionario incaricato, salvo i casi di dolo, di colpa grave o di inosservanza di legge, di regolamenti o delle prescrizioni amministrative di cui al comma 5.

9. Il dichiarante, qualora l'ufficio non ne esiga la presenza, puo' rinunciare al diritto di assistere alla visita delle merci, da effettuarsi nei luoghi designati dall'ufficio o negli altri luoghi di cui al comma 2 dell'art. 1; il dichiarante e', comunque, tenuto a prestare direttamente o a mezzo di altre persone da lui incaricate, di gradimento dell'amministrazione, ed a proprie spese, ogni collaborazione per l'espletamento delle relative operazioni ed a curare l'apertura dei colli ed il successivo ricondizionamento.

10. I risultati dei predetti controlli devono essere annotati sulla bolletta doganale; ciascuna annotazione deve essere firmata dal funzionario che ha eseguito il relativo controllo.

11. Quando l'ufficio non procede alla visita delle merci, quest'ultime si considerano conformi al dichiarato.

12. I risultati della verifica parziale sono estesi all'insieme delle merci che formano oggetto della dichiarazione, sempreche' il risultato parziale sia conforme al dichiarato.

13. Se il dichiarante non provvede al pagamento dei diritti dovuti in base alla dichiarazione o non presta la cauzione a garanzia dei diritti medesimi, ovvero non ottempera all'invito di presenziare e collaborare alle operazioni di controllo, l'ufficio, decorsi inutilmente otto giorni dall'accettazione della dichiarazione, procede all'accertamento; in tal caso, l'eventuale visita delle merci viene eseguita alla presenza di due testimoni estranei all'amministrazione ed a spese del dichiarante. Le operazioni di visita ed il relativo risultato sono fatti constare in apposito processo verbale che, sottoscritto dai rappresentanti dell'amministrazione doganale e dai testimoni, viene allegato alla dichiarazione.

14. Nelle ipotesi di cui al comma 13 non si rende esperibile il rimedio dell'impugnativa previsto dagli articoli 65 e seguenti del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43.

Art. 9 Definizione dell'accertamento

1. Se dai controlli effettuati non sono emerse difformita' rispetto alla dichiarazione, ovvero se il dichiarante non ha contestato le difformita' riscontrate nei modi indicati negli articoli 65 e seguenti del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, l'ufficio appone sulla bolletta apposita annotazione, firmata e datata, e provvede alla liquidazione dei diritti doganali confermando o rettificando l'ammontare degli stessi indicato dal dichiarante.

2. La data dell'annotazione costituisce la data in cui l'accertamento e' divenuto defintivo.

3. La bolletta e' consegnata al dichiarante soltanto dopo che l'ufficio abbia provveduto alla riscossione dei diritti liquidati, ovvero all'assunzione delle prescritte cauzioni e dopo che il dichiarante stesso abbia adempiuto alle altre condizioni e formalita' previste in relazione alla destinazione doganale data alla merce. Il rimborso delle somme eventualmente pagate in piu' o la rettifica in diminuzione della cauzione sono eseguiti d'ufficio. La consegna della bolletta consente il rilascio della merce per la destinazione doganale richiesta.

4. Qualora sussistano obiettive esigenze di carattere tecnico l'ufficio puo' consentire che il ritiro delle merci descritte in un'unica bolletta venga effettuato in piu' riprese. Le modalita' di esecuzione della relativa procedura vengono stabilite con apposito provvedimento del direttore generale del dipartimento delle dogane e delle imposte indirette.

Art. 10 Dichiarazione non scritta

1. In deroga a quanto previsto dal comma 1 del precedente art. 4 e' ammessa la dichiarazione verbale per l'importazione e l'esportazione definitive di merci, per scopo commerciale, il cui valore non superi un milione di lire purche' l'operazione venga effettuata direttamente dal proprietario delle merci. Tale importo potra' essere periodicamente adeguato dal Ministro delle finanze con proprio decreto conformemente alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati e potra' essere, altresi', modificato in conseguenza delle disposizioni adottate dai competenti organi comunitari.

2. La dichiarazione verbale e', altresi', ammessa nei casi previsti da accordi internazionali, per le merci che i viaggiatori portano per loro uso personale e negli altri casi stabiliti con decreto del Ministro delle finanze.

3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, se dai controlli eventualmente effettuati non sono emerse difformita' rispetto alla dichiarazione, ovvero se il dichiarante non ha contestato le difformita' riscontrate nei modi indicati negli articoli 65 e seguenti del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, l'ufficio liquida e riscuote i diritti dovuti o assume le prescritte cauzioni rilasciando apposita bolletta la cui data costituisce la data in cui l'accertamento e' divenuto definitivo.

4. La dichiarazione non scritta puo' essere resa, nell'ipotesi del traffico viaggiatori, anche mediante univoci comportamenti concludenti da tenere conformemente alle modalita' e procedure da stabilirsi con provvedimento del direttore generale del dipartimento delle dogane e delle imposte indirette.

Art. 11 Revisione dell'accertamento, attribuzioni e poteri degli uffici

1. L'ufficio doganale puo' procedere alla revisione dell'accertamento divenuto definitivo, ancorche' le merci che ne hanno formato l'oggetto siano state lasciate alla libera disponibilita' dell'operatore o siano gia' uscite dal territorio doganale. La revisione e' eseguita d'ufficio, ovvero quando l'operatore interessato ne abbia fatta richiesta con istanza presentata, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni dalla data in cui l'accertamento e' divenuto definitivo.

2. L'ufficio doganale, ai fini della revisione dell'accertamento, puo' invitare gli operatori, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, indicandone il motivo e fissando un termine non inferiore a quindici giorni, a comparire di persona o a mezzo di rappresentante, ovvero a fornire, entro lo stesso termine, notizie e documenti, anche in copia fotostatica, inerenti le merci che hanno formato oggetto di operazioni doganali. Le notizie ed i documenti possono essere richiesti anche ad altri soggetti pubblici o privati che risultano essere comunque intervenuti nell'operazione commerciale.

3. I funzionari doganali possono accedere, muniti di apposita autorizzazione del capo dell'ufficio, nei luoghi adibiti all'esercizio di attivita' produttive e commerciali e negli altri luoghi ove devono essere custodite le scritture e la documentazione inerenti le merci oggetto di operazioni doganali, al fine di procedere alla eventuale ispezione di tali merci ed alla verifica della relativa documentazione.

4. Sono applicabili le disposizioni previste dall'art. 52, commi dal 4 al 10, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

5. Quando dalla revisione, eseguita sia d'ufficio che su istanza di parte, emergono inesattezze, omissioni o errori relativi agli elementi presi a base dell'accertamento, l'ufficio procede alla relativa rettifica e ne da' comunicazione all'operatore interessato, notificando apposito avviso. Nel caso di rettifica conseguente a revisione eseguita d'ufficio, l'avviso deve essere notificato, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni dalla data in cui l'accertamento e' divenuto definitivo.

5-bis. La motivazione dell'atto deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che lo hanno determinato. Se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto non conosciuto ne' ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale ai fini della difesa. L'accertamento e' nullo se l'avviso non reca la motivazione di cui al presente comma.

6. L'istanza di revisione presentata dall'operatore si intende respinta se entro il novantesimo giorno successivo a quello di presentazione non e' stato notificato il relativo avviso di rettifica. Avverso il rigetto, tacito o espresso, della istanza e' ammesso ricorso entro trenta giorni al direttore compartimentale, che provvede in via definitiva.

7. La rettifica puo' essere contestata dall'operatore entro trenta giorni dalla data di notifica dell'avviso. Al momento della contestazione e' redatto il relativo verbale, ai fini della eventuale instaurazione dei procedimenti amministrativi per la risoluzione delle controversie previsti dagli articoli 66 e seguenti del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43.

8. Divenuta definitiva la rettifica l'ufficio procede al recupero dei maggiori diritti dovuti dall'operatore ovvero promuove d'ufficio la procedura per il rimborso di quelli pagati in piu'. La rettifica dell'accertamento comporta, ove ne ricorrano gli estremi, la contestazione delle violazioni per le dichiarazioni infedeli o delle piu' gravi infrazioni eventualmente rilevate.

9. L'ufficio doganale puo' anche procedere a verifiche generali o parziali per revisioni di piu' operazioni doganali con le modalita' indicate nel presente articolo per accertare le violazioni al presente decreto, al testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, ad ogni altra legge la cui applicazione e' demandata agli uffici doganali, nonche' in attuazione degli accordi di mutua assistenza amministrativa o di atti normativi comunitari; in tali ipotesi, al fine di evitare reiterazioni di accessi presso gli stessi contribuenti, trova applicazione la procedura prevista dall'art. 63, comma terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

10. Qualora nel corso dell'ispezione e della verifica emergano inosservanze di obblighi previsti da disposizioni di legge concernenti tributi diversi da quelli doganali, ne sara' data comunicazione ai competenti uffici.

Art. 12 Procedure semplificate di accertamento per merci provenienti dall'estero - Soggetti autorizzati

1. Le imprese industriali, commerciali ed agricole la cui attivita' e' alimentata da frequenti arrivi di merci dall'estero possono essere autorizzate a prescindere dalla presentazione delle merci stesse all'ufficio doganale del luogo di destinazione ed a disporne subito dopo l'arrivo secondo la destinazione doganale prefissata a norma del comma 4, previa prestazione di idonea cauzione nella misura ritenuta congrua dal ricevitore doganale, a garanzia del pagamento dei diritti gravanti sulle merci medesime.

2. L'amministrazione puo' rifiutare o revocare l'autorizzazione qualora accerti che non sussistano o siano venute meno le condizioni prescritte per il rilascio, ovvero quando ritenga che vi sia pericolo o sospetto di abusi. Puo' altresi' escludere dalla facilitazione determinate merci per motivi di tutela degli interessi fiscali o di carattere economico, sanitario, fitopatologico, militare o di pubblica sicurezza, ovvero puo' prescrivere per determinate merci la osservanza di particolari cautele.

3. L'autorizzazione non esime l'impresa dal munirsi delle autorizzazioni o licenze prescritte da altre disposizioni.

4. L'autorizzazione puo' essere rilasciata per una o piu' delle seguenti destinazioni doganali, da indicarsi espressamente nel provvedimento:

  1. a) importazione definitiva;

  2. b) importazione temporanea;

  3. c) introduzione in magazzino doganale;

  4. d) reimportazione.

5. L'autorizzazione per l'introduzione in magazzino doganale privato comporta per il magazzino la soppressione dell'obbligo della chiusura con due differenti chiavi, qualora tale obbligo sia stato prescritto in applicazione dell'art. 159, terzo comma, del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43.

6. Le disposizioni del presente articolo sono applicabili anche nei confronti delle imprese di spedizione internazionale, dei magazzini generali e degli altri soggetti che procedono frequentemente, in nome e per conto delle imprese di cui al comma 1, alla effettuazione di operazioni doganali, a condizione che nell'esercizio della loro attivita' professionale detengano o presentino in dogana le merci di proprieta' di tali imprese e siano in possesso dei requisiti di affidabilita' e degli altri requisiti che saranno stabiliti con il decreto di cui al comma 9 dell'art. 13; lo stesso decreto dovra' altresi' prescrivere i requisiti di idoneita' dei luoghi di arrivo delle merci all'uopo autorizzati, che siano nella disponibilita' dei beneficiari. Nelle operazioni doganali compiute ai sensi del presente comma i beneficiari delle procedure semplificate sono solidalmente responsabili con il proprietario agli effetti tributari e valutari.

Art. 13 Esecuzione della procedura semplificata di accertamento per merci provenienti dall'estero

1. All'atto dell'arrivo a destinazione della merce, il titolare dell'autorizzazione puo' procedere alla rimozione degli eventuali sigilli che assicurano ai fini doganali l'identita' e l'integrita' dei colli, dei contenitori o dei veicoli. Qualora risultino manomissioni di tali sigilli od altre irregolarita', ovvero vi siano dubbi circa la conformita' delle merci a quelle per le quali e' stata concessa l'autorizzazione, ovvero sussistano differenze rispetto al documento cauzionale od a quello di trasporto, il titolare dell'autorizzazione e' tenuto ad informare immediatamente l'ufficio doganale e ad astenersi, fino all'intervento di questo, da ogni manipolazione del carico. In caso diverso, il titolare dell'autorizzazione prende in carico la merce mediante l'iscrizione nelle proprie scritture o mediante altra formalita' riconosciuta equivalente dall'amministrazione, subentrando con cio' al vettore od allo speditore negli obblighi da questi assunti verso l'ufficio doganale.

2. La presa in carico della merce produce gli stessi effetti giuridici dell'accettazione di cui all'art. 36 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43.

3. Resta in ogni caso salva la facolta' dell'ufficio di intervenire all'atto dell'arrivo delle merci, con o senza preavviso; qualora sia preavvisato dell'intervento dell'ufficio, il titolare dell'autorizzazione deve astenersi da ogni manomissione o manipolazione del carico.

4. Per le merci prese in carico il titolare dell'autorizzazione e' tenuto a presentare, anche mediante sistemi telematici, la dichiarazione doganale, singola o globale, nonche' ogni altro elemento necessario per l'accertamento. Le modalita', le cautele ed il termine per la presentazione delle dichiarazioni doganali sono stabiliti con il decreto di cui al comma 9.

5. Per il pagamento dei diritti doganali dovuti sono applicabili le disposizioni di cui agli articoli 78 e 79 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43.

6. L'accertamento e' eseguito sulla base delle risultanze acquisite nel corso dell'eventuale intervento dell'ufficio all'atto dell'arrivo delle merci oggetto dell'operazione doganale, ovvero attraverso l'esame della dichiarazione doganale e della relativa documentazione, e diventa definitivo alla data dell'annotazione sulla bolletta del risultato del controllo.

7. L'ufficio doganale procede a saltuari controlli delle scritture e delle contabilita' anche allo scopo di verificare la corrispondenza delle stesse con le dichiarazioni presentate, nonche' esegue, tenuto conto dei procedimenti di lavorazione, dei coefficienti di rendimento, dei quantitativi di prodotti ottenuti e di altri elementi, riscontri tecnici presso i depositi o stabilimenti del titolare dell'autorizzazione diretti a stabilire l'effettiva consistenza qualitativa e quantitativa delle merci introdotte.

8. Il costo del servizio per l'effettuazione dei controlli da parte dei funzionari doganali nei luoghi dove si trovano le merci, le scritture e le contabilita' e' posto a carico del titolare dell'autorizzazione.

9. Il Ministro delle finanze, con proprio decreto da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, prescrive le modalita' di rilascio e le caratteristiche delle autorizzazioni e stabilisce le altre norme e condizioni necessarie per l'esecuzione della procedura semplificata, che dovranno essere armonizzate con quelle eventualmente stabilite dalle Comunita' europee.

Art. 14 Procedure semplificate di accertamento per merci da inviare all'estero - Soggetti autorizzati

1. Le imprese industriali, commerciali ed agricole che effettuano frequenti spedizioni all'estero di merci in esportazione, anche temporanea, riesportazione o transito possono essere autorizzate a provvedere a tali spedizioni, prescindendo dalla presentazione della dichiarazione doganale e delle merci all'ufficio doganale del luogo di partenza, previa prestazione di idonea cauzione, nella misura ritenuta congrua dal ricevitore doganale, a garanzia del pagamento dei diritti gravanti sulle merci medesime.

2. Si osservano le disposizioni di cui all'art. 12, commi 2 e 3.

3. Le disposizioni del presente articolo sono applicabili anche nei confronti delle imprese di spedizione internazionale, dei magazzini generali e degli altri soggetti che procedono frequentemente, in nome e per conto delle imprese di cui al coma 1, alla effettuazione di operazioni doganali, a condizione che nell'esercizio della loro attivita' professionale detengano o presentino in dogana le merci di proprieta' di tali imprese e siano in possesso dei requisiti di affidabilita' e degli altri requisiti che saranno stabiliti con il decreto di cui al comma 8 dell'art. 15; lo stesso decreto dovra' altresi' prescrivere i requisiti di idoneita' dei luoghi di spedizione delle merci all'uopo autorizzati, che siano nella disponibilita' dei beneficiari. Nelle operazioni compiute ai sensi del presente comma i beneficiari delle procedure semplificate sono solidalmente responsabili con il proprietario agli effetti tributari e valutari.

Art. 15 Esecuzione della procedura semplificata di accertamento per merci da inviare all'estero

1. I documenti doganali che devono scortare le singole spedizioni sono redatti, nel numero prescritto di esemplari, direttamente dal soggetto abilitato, mediante l'uso dei modelli, a rigoroso rendiconto, previamente vidimati e numerati dall'ufficio doganale, ovvero stampati e preautenticati presso stabilimenti tipografici appositamente autorizzati. Su tali modelli il soggetto abilitato compila la dichiarazione doganale, la sottoscrive e vi appone lo speciale timbro ufficiale all'uopo fornito dall'amministrazione a spese del titolare dell'autorizzazione, qualora l'impronta del timbro stesso non sia stata gia' prestampata dalla tipografia autorizzata.
Al momento della partenza delle merci la dichiarazione e' iscritta in apposito registro, a rigoroso rendiconto, fornito dall'ufficio doganale, ovvero, su autorizzazione dell'amministrazione, direttamente dal soggetto beneficiario, anche in forma meccanizzata, purche' previamente vidimato dall'ufficio stesso o preautenticato da tipografia autorizzata; la dichiarazione vale quale documento doganale emesso sotto la responsabilita' del titolare dell'autorizzazione. Uno degli esemplari del documento deve essere fatto pervenire entro il piu' breve tempo possibile all'ufficio doganale per gli ulteriori adempimenti di competenza.

2. L'iscrizione della dichiarazione nei registri predetti produce gli stessi effetti giuridici dell'accettazione di cui all'art. 36 del testo unico delle disposzioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43.

3. Resta in ogni caso salva la facolta' dell'ufficio di intervenire all'atto della partenza delle merci, con o senza preavviso; qualora sia preavvisato dell'intervento dell'ufficio, il titolare dell'autorizzazione deve astenersi dal dare corso alla partenza.

4. Per il pagamento dei diritti doganali dovuti sono applicabili le disposizioni di cui agli articoli 78 e 79 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43.

5. Quando l'ufficio non si e' avvalso della facolta' di intervenire all'atto della partenza delle merci, l'accertamento e' eseguito attraverso l'esame della dichiarazione doganale e della relativa documentazione e diventa definitivo alla data dell'annotazione sulla bolletta del risultato del controllo.

6. L'ufficio doganale procede a saltuari controlli delle scritture e delle contabilita' anche allo scopo di verificare la corrispondenza delle stesse con le dichiarazioni presentate, nonche' esegue, tenuto conto dei procedimenti di lavorazione, dei coefficienti di rendimento, dei quantitativi di prodotti ottenuti e di altri elementi, riscontri tecnici presso i depositi o stabilimenti del titolare dell'autorizzazione diretti a stabilire l'effettiva consistenza qualitativa e quantitativa delle merci spedite.

7. Per l'effettuazione dei controlli predetti si osservano le disposizioni di cui al comma 8 dell'art. 13.

8. Il Ministro delle finanze, con proprio decreto da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, prescrive le modalita' di rilascio e le caratteristiche delle autorizzazioni e stabilisce le altre norme e condizioni necessarie per l'esecuzione della procedura semplificata, che dovranno essere armonizzate con quelle eventualmente stabilite dalle Comunita' europee.

Art. 16 Altre facilitazioni per le operazioni di esportazione o riesportazione

1. Il Ministro delle finanze puo' consentire che, quando le merci devono formare oggetto di dichiarazione di esportazione o riesportazione, tale dichiarazione sia armonizzata od unificata con altro documento doganale, commerciale o di trasporto, riconosciuto valido per l'uscita della merce dallo Stato.

2. Il Ministro delle finanze puo' altresi' consentire, nell'ambito della procedura prevista dall'art. 14, comma 1, che le merci oggetto di operazioni di esportazione o di riesportazione siano avviate all'estero accompagnate da documento amministrativo, commerciale o di trasporto e che le operazioni stesse effettuate in un determinato intervallo di tempo formino oggetto di dichiarazione globale.

Art. 17 Dichiarazioni semplificate

1. Alle merci presentate in dogana puo' essere conferita, previa apposita autorizzazione, la destinazione doganale richiesta sulla base di fattura commerciale o di documento cauzionale o di altro documento amministrativo in luogo della dichiarazione prevista dall'art. 4. Il perfezionamento di tale operazione avviene con la presentazione di dichiarazione complementare, singola o globale.

2. Il direttore generale del dipartimento delle dogane e delle imposte indirette, con proprio provvedimento da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, prescrive le modalita' di rilascio e le caratteristiche delle autorizzazioni e stabilisce le altre norme e condizioni necessarie per la presentazione della dichiarazione semplificata, che dovranno essere armonizzate con quelle eventualmente stabilite dagli organi delle Comunita' europee.

Art. 18 Estinzione di crediti e di rimborsi

1. I crediti per i diritti doganali non costituenti risorse proprie delle Comunita' europee, di importo non superiore a L. 20.000, in essere alla data di entrata in vigore della legge 10 ottobre 1989, n.
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, nonche' quelli per spese di giustizia in materia penale, sono estinti e non si fa luogo alla loro riscossione, ne' a quella degli interessi, pene pecuniarie e sovrattasse connesse ai suddetti crediti.

2. Non si fa parimenti luogo al rimborso dovuto alla predetta data per i diritti doganali non costituenti risorse proprie delle Comunita' europee, di importo non superiore a L. 20.000.

Art. 19 Edifici in prossimita' della linea doganale e nel mare territoriale

1. E' vietato eseguire costruzioni ed altre opere di ogni specie, sia provvisorie sia permanenti, o stabilire manufatti galleggianti in prossimita' della linea doganale e nel mare territoriale, nonche' spostare o modificare le opere esistenti, senza l'autorizzazione del direttore della circoscrizione doganale. La predetta autorizzazione condiziona il rilascio di ogni eventuale altra autorizzazione, nella quale della stessa deve essere fatta comunque espressa menzione.

2. La violazione del divieto previsto dal comma 1 comporta l'applicazione, da parte del direttore della circoscrizione doganale competente per territorio, di una sanzione amministrativa di importo da un decimo all'intero valore del manufatto.

3. Il direttore della circoscrizione doganale, accertata la sussistenza di un rilevante pericolo per gli interessi erariali, non diversamente eliminabile a cura e spese del trasgressore, dispone, previo parere dell'ufficio tecnico di finanza del dipartimento delle dogane e delle imposte indirette, competente per territorio, la demolizione del manufatto in danno ed a spese del trasgressore.
Avverso tale provvedimento e' ammesso il ricorso al Ministro delle finanze entro trenta giorni dalla data di notificazione al trasgressore del provvedimento stesso. Il ricorso al Ministro sospende l'efficacia del provvedimento impugnato.

Art. 20 Custodia e distruzione di campioni di merci

1. Qualora sussistano motivi igienico-sanitari o di pubblica sicurezza, l'ufficio doganale puo' esigere che l'operatore provveda, entro il termine fissato dall'ufficio stesso, al ritiro dei campioni prelevati per l'effettuazione delle analisi e dei controlli sulle merci. Decorso inutilmente tale termine l'ufficio procede, a spese dell'operatore, alla distruzione dei campioni ovvero, ove la distruzione medesima non si renda possibile, alla loro conservazione presso istituti specializzati.

Art. 21 Controlli integrati

1. Il Ministro delle finanze, con proprio decreto, allo scopo di effettuare controlli integrati presso imprese interessate all'interscambio di beni con l'estero, stabilisce le norme necessarie per coordinare le attivita' di controllo degli uffici doganali, ivi comprese quelle relative all'espletamento delle operazioni di revisione dell'accertamento, con quelle degli altri organi dell'amministrazione finanziaria e della Guardia di finanza.

2. Il Ministro delle finanze, con proprio decreto, potra' stabilire, altresi', criteri e modalita' per regolare i rapporti del dipartimento e della Guardia di finanza con le autorita' doganali di altri Paesi e lo scambio reciproco di dati e notizie acquisiti in conseguenza di tali rapporti, senza pregiudizio di quanto disposto dall'art. 1, comma 4, e dall'art. 6, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 26 aprile 1990, n. 105.